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L’uso del badge a scuola è permesso per alcune categorie di lavoratori o specifiche parti della giornata: approfondimento sulle norme vigenti e sui compiti del Dirigente Scolastico. it-IT Editoriale 2022-12-23T13:07:33+01:00
Normative

Uso del badge a scuola: riferimenti normativi, casi particolari e compiti del Dirigente Scolastico

L’uso del badge a scuola è permesso per alcune categorie di lavoratori o specifiche parti della giornata: approfondimento sulle norme vigenti e sui compiti del Dirigente Scolastico.

Redazione Universo Scuola
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Nell'ambito delle istituzioni scolastiche, è sempre più comune il ricorso alla rilevazione automatizzata delle presenze e dell'orario di lavoro del personale scolastico tramite badge. La tendenza, cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, riguarda per lo più il personale ATA e le istituzioni costituite da più plessi sul territorio.

Vediamo quali sono i riferimenti normativi riguardanti l'uso del badge a scuola, con dei chiarimenti su:

  • personale ATA;
  • personale docente;
  • organizzazione in base a regolamento interno e più plessi.

Personale ATA e utilizzo del badge: riferimenti normativi

L'organizzazione e la direzione delle risorse umane è una prerogativa del Dirigente Scolastico nell'ambito della sua natura di datore di lavoro. Benché tale prerogativa sia stata rafforzata dalla riforma Brunetta del 2009, già la Circolare n. 4797/1992 regolava la possibilità di un controllo dell'orario di servizio dei dipendenti pubblici.

Il testo ribadisce infatti che:
"l'orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia"In aggiunta alla circolare, nella finanziaria per il 2008 il legislatore è intervenuto anche sulla materia degli straordinari. La Legge n. 244/2007, all'art. 3 comma 83, specifica infatti:
"Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze"In questo caso, il badge per il personale scolastico è utilizzato ai fini della liquidazione delle ore di straordinario dai dipendenti. Un ultimo riferimento normativo, stavolta relativo specificamente al personale ATA, è quello del CCNL Scuola 2006-2009, secondo cui i dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari devono:

  • rispettare l'orario di lavoro;
  • adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze;
  • non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Nei tre riferimenti che abbiamo visto, due prescrivono implicitamente il ricorso di adeguate modalità di rilevazione delle presenze mentre uno ne parla in modo esplicito, benché in relazione agli straordinari.

Docenti e utilizzo del badge: quando è vietato e quando si può impiegare?

Più complicata la situazione che riguarda i docenti e l'utilizzo del badge nel contesto scolastico. La medesima circolare del Ministero della Funzione pubblica ricordata nel paragrafo precedente ricorda che la rilevazione automatica delle presenze
"non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo"Allo stesso tempo, il CCNL Scuola 2016-2018 ha affrontato la questione ma ne ha previsto il rinvio a una futura sessione negoziale. Peraltro non ancora avviata. Il vuoto normativo è ampliato da una possibile contraddizione. La summenzionata Legge n. 244/2007 infatti prevede che tutti i dipendenti pubblici non possano ricevere pagamenti per ore di straordinario se non rilevate mediante sistemi automatici.

Sono quindi inclusi anche i docenti della scuola?

La risposta non è così semplice. Sono ovviamente escluse le ore di lezione, peraltro già ampiamente documentate da registri e simili, mentre potrebbe essere applicato il badge per l'esecuzione di un progetto extracurriculare, svolto in orario pomeridiano e retribuito con risorse dell'istituzione scolastica.

Istituzioni scolastiche con più plessi e regolamento interno sul lettore badge

Un ulteriore discorso è quello che riguarda le istituzioni scolastiche composte da più plessi dislocati sul territorio. In questo caso appare illegittimo installare eventuali lettori di badge soltanto in alcuni uffici e non in tutti quelli che costituiscono l'istituzione nella sua interezza.

Si tratterebbe infatti di una disparità di trattamento tra il personale ATA, senza contare la discrepanza nell'uso di due sistemi di rilevazione diversi. Per esempio, registro delle presenze in un plesso e lettore badge in un altro.

Inoltre, non risulta conforme alla normativa vigente l'installazione di un unico lettore badge nella sede centrale dell'istituzione. Il personale in servizio negli altri plessi dovrebbe recarsi alla timbratura, uscire dall'istituto e poi iniziare a lavorare nel proprio plesso.

Come si può intuire, ci sono problematiche riguardanti l'orario di lavoro e gli eventuali casi di infortunio.

Si consiglia quindi che il Dirigente Scolastico predisponga un sistema di rilevazione automatica delle presenze che venga attivato in tutti i plessi dell'istituzione scolastica.

Inoltre, sarà anche necessario predisporre un regolamento interno che fornisca la disciplina sulle procedure da attuare per l'entrata e l'uscita, come:

  • entrata e uscita ordinaria;
  • entrate posticipate;
  • permessi;
  • uscite anticipate;
  • fasce temporali di flessibilità.

Inoltre, il regolamento interno dovrà anche fornire le indicazioni da seguire in caso di malfunzionamento del sistema di rilevazione. In quanto atto di micro-organizzazione, il regolamento non necessita dell'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

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