2022: L’anno del concorso ordinario per la scuola secondaria. In arrivo il bando su Gazzetta Ufficiale
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Sembra aprirsi sotto un buon segno questo 2022, almeno dal punto di vista dello scomparso scuola, dal momento che - stando alle ultime fonti sindacali - a breve dovrebbe essere annunciato il concorso ordinario per la scuola secondaria su Gazzetta Ufficiale.
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
C'è molto entusiasmo attorno alla notizia dello sblocco del concorso scuola proprio di questo ordine e grado - secondaria di I e II grado - dal momento che risulta da tempo tra i più attesi dai non stabilizzati ma pure di quanti desiderosi di un primo inserimento. Dopo i concorsi sui posti di infanzia e primaria e dopo le modifiche apportate al decreto "Sostegni bis", le fonti sindacali indicano tempistiche celerissime con pubblicazione ufficiale su Gazzetta attestabile già intorno al 4 gennaio. Si attende tuttavia conferma dagli organi di competenza.
MODALITà: COSA è CAMBIATO
Il concorso ordinario su scuola secondaria di I e II grado, bandito dal DM n. 201 del 20 aprile 2020 e dal DD 499 del 21 aprile 2020, è stato successivamente modificato dall'art. 59 del Decreto Sostegni bis. Con tale provvedimento veniva eliminata la fase preselettiva, introducendo al suo posto direttamente una prova computer based.
Allo stato attuale, resta la prova così formulata: una sola, computer based, composta da 50 quesiti a risposta multipla tra cui individuare l'alternativa corretta. Essa dovrà essere espletata in 100 minuti. I quesiti - somministrati in modalità casuale per ciascun candidato - andranno ad appurare le conoscenze e le competenze della propria classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa. Andranno inoltre a valutare le conoscenze della lingua inglese e dell'informatica. Accederanno alla fase successiva - la prova orale - soltanto quei candidati che avranno riportato come punteggio minimo 70/100. Soltanto successivamente alla prova scritta computer based e a quella orale, ci sarà la valutazione dei titoli posseduti e relativa pubblicazione della graduatoria di merito.
COMMISSIONI GIUDICATRICI: CARATTERISTICHE E MODALITà
Spetterà al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale il compito di costituire le commissioni che andranno a valutare le singole prove concorsuali sino a pubblicazione ufficiale delle graduatorie.
Le commissioni giudicatrici verranno costituite da:
- un presidente;
- due commissari;
- un segretario.
Per essere nominato, occorre che il presidente sia o un docente universitario, o un dirigente scolastico, o un ispettore tecnico nell'esercizio della sua funzione e coadiuvato da due docenti con almeno cinque annualità di servizio in ruolo.
Dovrà inoltre, quest'ultimo, essere affiancato da un personale amministrativo in possesso di relativa qualifica funzionale non inferiore alla quarta per funzioni di segreteria. Tali membri saranno reclutati tra il personale attivo e operante nelle istituzioni scolastiche dell'ambito regionale o tra il personale in quiescenza da non più di tre anni. È fatto obbligo di comporre la commissione con almeno 1/3 di personale femminile.
La commissione deve prevedere al suo interno un membro in grado di appurare la conoscenza della lingua inglese. Se tra i componenti individuati nessuno ha competenze di questo genere, è necessario che sia individuato un "membro aggregato", appunto da aggiungersi alla commissione già formata.
Risultano incompatibili alla formazione della commissione coloro che dovessero avere, tra i candidati pronti ad espletare le prove concorsuali, coniugi o parenti fino al quarto grado, nonché conoscenze che dovessero sollevare dubbi circa l'imparzialità della valutazione espressa.
Ogni commissione è istituita per un numero massimo di 500 candidati. Nell'ipotesi in cui il numero dovesse essere superiore a questo, si procederà istituendo delle sottocommissioni. Le modalità di nomina saranno le medesime che per le normali commissioni; tuttavia le sottocommissioni risponderanno al presidente originariamente nominato.
Per quanto concerne il quadro relativo ai compiti di commissioni e sottocommissioni, esse dovranno:
- Applicare le modalità previste dai quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale.
- Stabilire una calendarizzazione delle prove orali e, qualora previste, delle prove pratiche.
- Organizzare le tracce delle prove orali secondo l'allegato ministeriale A.
- Valutare i titoli secondo un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
- Stilare le graduatorie di merito regionali suddividendole per classi e tipologie di posto.