Dopo l'ok della Camera dello scorso 7 giugno, anche il Senato approva, con voto di fiducia, la conversione in legge del Decreto PA. Sebbene non ci siano modifiche rispetto a inizio mese, sono diversi gli emendamenti che hanno portato a novità per il mondo della scuola.Facciamo il punto della situazione.
Novità per i Dirigenti Scolastici: mobilità, immissioni in ruolo e reintegro
Grande spazio, all'interno del Decreto PA, è dedicato ai Dirigenti Scolastici, con gli emendamenti che hanno aggiunto diversi commi all'articolo 5 della Legge n. 74/2023.
Innanzitutto, il comma 20-bis dell'articolo 5 prevede che venga reso disponibile il 100% dei posti vacanti in ciascuna regione per la mobilità dei Dirigenti Scolastici nell'anno scolastico 2023/2024.
Non sono richiesti assensi da parte degli USR interessati, a meno che non ci siano casi di esubero e di provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella medesima regione. In questi casi, si procede alle immissioni in ruolo in altre regioni con precedenza rispetto alle altre procedure.
Il comma 20-ter dell'articolo 5 punta invece alla reintegrazione del personale che ha partecipato con riserva al corso intensivo ai sensi della Legge n. 107/2015. Il reintegro avviene dal primo settembre prossimo sui posti vacanti e con precedenza rispetto alla mobilità interregionale e di immissione in ruolo. I requisiti sono:
- il superamento della prova scritta finale del concorso e del periodo di formazione e prova;
- l'aver prestato servizio senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per almeno tre anni con contratto da DS.
Infine, il comma 21-bis dell'articolo 5 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, è possibile assegnare docenti e Dirigenti Scolastici presso:
- enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
- associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.
Il limite massimo è di 150 unità di personale.
ITS, aspettativa non retribuita, anno di formazione infanzia e primaria: le altre novità
Le modifiche al Decreto PA in sede di conversione in legge non hanno riguardato però soltanto i Dirigenti Scolastici.
Il comma 21-ter dell'articolo 5, infatti, affronta il nodo degli ITS. Vengono infatti accreditate, in via temporanea e fino a dicembre 2023, le fondazioni ITS che si siano iscritte nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023. In questo caso, la passata scadenza del 31 marzo viene prorogata.
Inoltre, le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore possono essere impiegate anche per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e potenziare i laboratori e le infrastrutture utilizzate.
Altra questione riguarda l'aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici, sulla quale si sofferma il comma 12-quater dell'articolo 1. Viene infatti esteso fino a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita, dai 12 mesi previsti.
Infine, il comma 20, lettera b), dell'articolo 5 dispone che per l'anno scolastico 2022/2023, al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, si applica quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 59/2017.
Vincolo triennale dal 2023/2024 e accesso al TFA sostegno: cosa dice il Decreto PA
Oltre alle novità della conversione in legge, vengono confermate anche alcuni provvedimenti inclusi nel testo originale del Decreto PA. In particolare, il vincolo triennale per la mobilità dei docenti immessi in ruolo nel 2022/2023 troverà applicazione a partire dall'anno scolastico 2023/2024. Confermata inoltre la norma che elimina il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito per l'accesso al TFA sostegno degli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque e hanno un titolo di studio idoneo all'insegnamento. Peraltro, non dovranno sostenere la prova preselettiva ma andranno direttamente alla prova scritta, come abbiamo chiarito in un recente approfondimento.
Infine, il Decreto PA abroga il comma 3-bis dell'articolo 399 del TU n. 297/1994, secondo cui:
"L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo."
Tutte le novità del Decreto PA per le GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi
Concludiamo questa approfondita panoramica delle novità previste per la scuola dal Decreto PA, e dalla legge di conversione approvata in Parlamento, con la questione delle GPS.
Infatti, il testo stabilisce che, per l'anno scolastico 2023/2024, si attingerà dalla prima fascia delle GPS sostegno e dai relativi elenchi aggiuntivi per l'assegnazione dei posti rimasti vacanti dopo la fase ordinaria delle immissioni in ruolo. Come d'altronde abbiamo rilevato di recente, la situazione è leggermente diversa per gli aspiranti con titolo di specializzazione conseguito all'estero.
Questi ultimi potranno, per l'anno scolastico 2023/2024, ottenere incarichi di supplenza con clausola risolutiva espressa, in coda alla prima fascia delle GPS sostegno più elenchi aggiuntivi. Per l'immissione in ruolo dovranno comunque attendere lo scioglimento della riserva.
Inoltre, è previsto il ricorso alla call veloce per candidati inseriti nelle GPS sostegno prima fascia (ed elenchi aggiuntivi) di altre province, in seguito ai posti rimasti vacanti dopo la fase straordinaria.
Per ulteriori informazioni, rimandiamo al testo del DL n. 44/2023 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 74/2023.