09 Aprile 2020 Docenti Commenti

Docenti Neoassunti e ripetizione periodo prova: dopo il 15 maggio le verifiche sostituite da parere consultivo

Si tratta di un momento delicato anche per i docenti neoassunti impegnati nello svolgimento delle attività relative all'anno di prova, per i quali sono state disposte delle direttive specifiche.
La normativa, disciplinata dalla legge cosiddetta "Buona Scuola", prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di prova il personale docente ed educativo debba effettuare un ulteriore anno di prova e formazione, questa volta non rinnovabile.
In caso di esito negativo, dunque, il dirigente scolastico deve emettere un provvedimento con cui motiva la ripetizione del periodo di formazione e prova per il neoassunto.

Ma quali cambiamenti sono previsti per i docenti neoassunti ripetenti in un momento come questo?

La risposta a questa domanda si può trovare nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 2, comma 5 del cosiddetto Decreto scuola prevede che, per coloro i quali devono ripetere il periodo di prova, le attività di verifica da effettuare oltre il 15 maggio 2020 siano sostituite da un parere consultivo.
Citiamo a tal proposito il contenuto di tale comma:
"In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata".

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