Universoscuola
Presentazione della domanda di utilizzazione: requisiti e valutazione di titoli, servizio di ruolo, servizio in altro ruolo e servizio pre-ruolo. it-IT Editoriale 2022-06-27T12:08:15+02:00
Docenti

Domanda di utilizzazione docenti: quali sono i requisiti e come viene valutato il servizio di ruolo?

Presentazione della domanda di utilizzazione: requisiti e valutazione di titoli, servizio di ruolo, servizio in altro ruolo e servizio pre-ruolo.

Redazione Universo Scuola
  • Share
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Twitter
  • Telegram
  • Linkedin

Come abbiamo già visto in merito all'assegnazione provvisoria, anche la domanda di utilizzazione può essere presentata dai docenti interessati fino al 4 luglio 2022. Le modalità di invio della richiesta sono telematiche, tramite il portale Istanze On Line. Unica eccezione, gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo la cui domanda dovrà essere cartacea.

In questo approfondimento, vedremo più nello specifico:

  • quali sono i requisiti per presentare domanda di utilizzazione;
  • come vengono valutati i titoli;
  • come viene valutato il servizio di ruolo, l'altro ruolo e quello pre-ruolo.

Requisiti domanda di utilizzazione docenti 2022

Sono diverse le condizioni che permettono di presentare la domanda di utilizzazione. In particolare, potranno inviare l'istanza:

  • docenti che risultano a qualunque titolo senza sede definitiva, dopo le operazioni di trasferimento;
  • docenti che risultano in esubero nella provincia;
  • docenti trasferiti in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza che abbiano presentato domanda nel medesimo anno scolastico o nei nove precedenti, che fanno domanda di utilizzazione come prima preferenza nella precedente istituzione scolastica di titolarità;
  • docenti restituiti ai ruoli con sede di titolarità non compresa fra quelle espresse a domanda, oppure restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
  • docenti cessati dal servizio che hanno chiesto e ottenuto il rapporto di lavoro a tempo parziale, ma non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo nella provincia (valido anche per i posti di sostegno, ma solo nella provincia nei limiti dell'esubero e dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti al tempo indeterminato e determinato);
  • docenti titolari su insegnamento curriculare, con titolo di specializzazione su sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono l'utilizzazione sul sostegno (i primi) o su scuole ad indirizzo didattico differenziato (i secondi), nel medesimo grado di istruzione;
  • docenti nella scuola primaria su posto comune che hanno il titolo per l'insegnamento della lingua straniera che chiedono l'utilizzazione su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in un'altra nel caso non vi siano posti disponibili;
  • docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati in istituti presso strutture ospedaliere o istituzioni carcerarie;
  • docenti che hanno superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per la specializzazione sul sostegno, che chiedono l'utilizzazione su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • docenti di scuola secondaria di primo grado artt. 43 e 44 della Legge n. 270/1982;
  • ITP e assistenti di cattedra transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dal DPR n. 19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi della Legge n. 135/2012;
  • docenti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della Legge n. 186/2003;
  • docenti anche non in esubero con i requisiti del DM n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

In tutti i casi che abbiamo visto, si tratta sempre di utilizzazione provinciale. Per quanto riguarda le domande di utilizzazione interprovinciale, invece, possono presentarla soltanto i docenti che appartengono a posti o classi di concorso per cui permanga una situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso nella provincia di titolarità.

Quali sono i titoli valutabili e come si valutano

A valutare i titoli delle domande di utilizzazione sono la scuola di titolarità, se coincide con quella di servizio, o la scuola di servizio, se non coincide con quella di titolarità. Possono essere valutati, secondo la tabella di valutazione del CCNI mobilità:

  • anzianità di servizio;
  • esigenze di famiglia;
  • titoli generali.

I titoli valutabili vanno conseguiti entro i termini di presentazione della domanda, il 4 luglio 2022, ma va comunque precisato che:

  • i titoli di servizio comprendono l'anno in corso;
  • il punteggio per il comune di residenza dei familiari riguarda una residenza effettiva, con iscrizione anagrafica, di almeno tre mesi al 4 luglio 2022;
  • l'età dei figli si riferisce al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'utilizzazione;
  • prevale l'anzianità anagrafica in caso le precedenze e il punteggio risultino in parità.

Domanda di utilizzazione: valutazione del servizio di ruolo

Al servizio di ruolo di appartenenza prestato successivamente alla decorrenza giuridica vengono attribuiti 6 punti per ogni anno svolto. Come abbiamo specificato nel paragrafo precedente, viene valutato anche l'anno in corso.

Viene tuttavia valutato come servizio di ruolo anche:

  • in caso di fruizione del congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità o del congedo di maternità/parentale;
  • un servizio nell'anno scolastico di riferimento non inferiore a 180 giorni;
  • il congedo per dottorato, borse di studio o assegni di ricerca;
  • il periodo di congedo come ricercatore a tempo determinato;
  • il servizio del personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo;
  • il servizio prestato in ruoli diversi, se a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
  • la supplenza al 30 giugno o al 31 agosto su un posto o classe di concorso o grado di istruzione diversi da quelli di titolarità.

Il punteggio viene dimezzato per un servizio prestato prima della decorrenza economica o se, in attesa della decorrenza economica, non si è prestato alcun servizio.

Al contrario, il punteggio viene raddoppiato in caso di servizio svolto:

  • in paesi in via di sviluppo;
  • in scuole di montagna, per i docenti delle scuole primarie;
  • in piccole isole;
  • su posti di sostegno, con il possesso del titolo di specializzazione.

Valutazione del servizio svolto in altro ruolo

In questo caso, la valutazione è diversa a seconda del grado di istruzione:

  • se il docente è titolare nella scuola dell'infanzia, gli anni nella scuola primaria si valutano 3 punti, mentre vengono accorpati al servizio pre-ruolo gli anni nella scuola secondaria;
  • se il docente è titolare nella scuola primaria, gli anni nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti, mentre vengono accorpati al servizio pre-ruolo gli anni nella scuola secondaria;
  • se il docente è titolare nella scuola secondaria di primo grado, gli anni nella scuola secondaria di secondo grado si valutano 3 punti, mentre vengono accorpati al servizio pre-ruolo gli anni nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
  • se il docente è titolare nella scuola secondaria di secondo grado, gli anni nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti, mentre vengono accorpati al servizio pre-ruolo gli anni nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Domanda di utilizzazione: valutazione del servizio pre-ruolo

Come regola generale, il servizio pre-ruolo è valutato con 3 punti all'anno per i primi quattro anni e con 2 punti all'anno per i due anni successivi.

Bisogna comunque fare alcune precisazioni:

  • l'anno di servizio si valuta anche per congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità e per congedo di maternità/parentale;
  • l'anno di servizio si valuta per intero se sono stati prestati 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal primo febbraio al termine degli scrutini;
  • si valuta il servizio militare (o il servizio civile) se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato;
  • non si valuta il servizio svolto nelle scuole paritarie, a meno che non sia stato svolto fino al 31 agosto 2008 e in scuole paritarie con status di scuole parificate.

Anche qui, viene raddoppiato il punteggio relativo al servizio svolto:

  • nelle piccole isole;
  • nei posti di sostegno, se in possesso della specializzazione;
  • nelle scuole di montagna, per i docenti delle scuole primarie.

Articoli correlati:

Redazione Universo Scuola

Siamo un gruppo di appassionati ed esperti nel campo dell'istruzione e del copywriting, uniti dalla missione di fornire al personale scolastico informazioni, guide e approfondimenti di alta qualità. Il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento professionale per docenti, personale ATA e dirigenti, aiutandoli a crescere e a eccellere nel loro ruolo.

Condividi l'articolo
  • Share
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Twitter
  • Telegram
  • Linkedin

Newsletter

Resta aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle notizie migliori nella tua email

Formazione e tirocinio

Cosa posso insegnare

Articoli più letti