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Come funziona il giorno libero per i docenti di ruolo e precari? Approfondimento sul diritto al giorno libero e sui casi particolari come sciopero, malattia e recupero. it-IT Editoriale 2023-06-28T13:07:41+02:00
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Giorno libero dei docenti: diritto o consuetudine? La normativa e i casi particolari nella scuola italiana

Come funziona il giorno libero per i docenti di ruolo e precari? Approfondimento sul diritto al giorno libero e sui casi particolari come sciopero, malattia e recupero.

Redazione Universo Scuola
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Una delle questioni più importanti relative al servizio dei docenti è quella che riguarda il giorno libero.

Si tratta di un diritto o è più una consuetudine? Spetta ai docenti di ruolo o anche al personale con contratto a tempo determinato? Come funziona il giorno libero dei docenti quando viene indetto uno sciopero o si è in servizio su più scuole?

Vediamolo in questo approfondimento dedicato.

Diritto al giorno libero dei docenti: cosa dice il contratto scuola?

La prima fonte utile per capire se esista o meno il diritto al giorno libero per i docenti è il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. All'art. 28, comma 5 si legge:
"L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali."Non c'è alcun riferimento esplicito al giorno libero, ma il CCNL stabilisce che l'attività dell'insegnamento va svolta in almeno cinque giorni a settimana. Da questo punto di vista, sembrerebbe che il giorno libero sia più una prassi che un diritto. L'art. 2078 del Codice Civile prevede però che:
"In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge."Ciò vuol dire che l'uso più favorevole al lavoratore, avallato peraltro da una prassi consolidata degli anni, prevede la concessione del giorno libero senza eccezioni. Il Dirigente Scolastico mantiene però la discrezionalità su quale giorno assegnare al docente, nel rispetto della programmazione dell'orario settimanale e - laddove possibile - delle esigenze degli insegnanti.

Giorno libero per i docenti precari e in caso di sciopero: come funziona?

Tutti i docenti usufruiscono, quindi, del giorno libero, compresi gli insegnanti con orario di servizio completo in due o tre scuole. E per quanto riguarda i docenti precari?

Tecnicamente, anche per il personale con contratto a tempo determinato è previsto il diritto al giorno libero settimanale. Tuttavia, ci sono casi in cui il supplente può trovarsi costretto a rinunciare al proprio giorno libero. Nello specifico:

  • quando l'insegnante accetta una supplenza con orario settimanale già formulato;
  • se il completamento dell'orario implica una rinuncia al giorno libero.

Nel CCNL si fa menzione del caso in cui il docente titolare si assenta in un'unica soluzione e quindi il rapporto di lavoro a tempo determinato si instaura per tutta la durata dell'assenza:
"Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio."Ugualmente, sono previsti diritti per i docenti il cui giorno libero ricade nel giorno di indizione di uno sciopero. In questo caso l'insegnante non può essere obbligato a dichiarare o meno la partecipazione né perdere la retribuzione giornaliera. Inoltre, non è permesso richiamarlo a scuola per sostituire docenti che hanno aderito allo sciopero.

Unico obbligo riguarda la partecipazione allo sciopero da parte del docente che usufruisce del giorno libero: pur non avendo conseguenze, va dichiarata.

Nessun giorno libero per orario settimanale superiore a quello cattedra: esito di una vertenza

Può accadere che il Dirigente Scolastico neghi il giorno libero a un docente che ha un orario settimanale superiore a quello cattedra. Cosa succede? A tale proposito, Gilda UNAMS ricorda una vertenza sindacale intentata da un docente in provincia di Bari nei confronti del DS con esito positivo. Si legge nel comunicato:
"A tale docente, infatti, non era stata attribuita alcuna giornata libera dall'insegnamento nella settimana, con notevole disparità di trattamento contrattuale rispetto al resto dei suoi colleghi d'istituto (anche con orario superiore a cattedra)."La vertenza ha visto esito positivo in sede di conciliazione nell'USP di Bari dopo un attento esame delle norme che abbiamo richiamato nei paragrafi precedenti. Il Dirigente Scolastico ha assunto un impegno formale in modo da garantire il giorno libero nel successivo anno scolastico.

Recupero del giorno libero e periodi di malattia

Non è previsto alcun regolamento - al netto dell'eventuale contrattazione di istituto - che sancisca il recupero di un giorno libero impiegato dal docente in attività di servizio.

Il giorno libero è infatti un giorno di servizio a tutti gli effetti in cui però l'insegnante non svolge attività di insegnamento in classe. Può quindi essere impiegato in attività funzionali all'insegnamento e non può essere recuperato neanche quando il docente è impegnato in un viaggio di istruzione.

Se ci si ammala durante il proprio giorno libero, e non si è impegnati in attività scolastiche, non c'è l'obbligo di effettuare comunicazioni alla segreteria. C'è però un caso particolare, ossia quello in cui l'assenza per malattia va dal sabato al martedì successivo, con lunedì giorno libero:

  • se non si riprende il servizio lunedì, allora il periodo di malattia va computato dal venerdì al martedì;
  • se si riprende il servizio lunedì, allora il giorno libero non va incluso nei giorni di malattia.

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