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Approfondimento sulle attività aggiuntive dei docenti previste dal CCNL comparto scuola: cosa sono, differenza fra attività di insegnamento e finalizzate all'insegnamento, retribuzione. it-IT Editoriale 2022-07-19T15:03:22+02:00
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Attività aggiuntive di insegnamento e finalizzate all'insegnamento: cosa sono e qual è la retribuzione

Approfondimento sulle attività aggiuntive dei docenti previste dal CCNL comparto scuola: cosa sono, differenza fra attività di insegnamento e finalizzate all'insegnamento, retribuzione.

Redazione Universo Scuola
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L'articolo 130 del CCNL comparto scuola 2006-2009 (al quale rimanda quello attualmente in vigore) regola le attività aggiuntive. Si tratta di tutte quelle prestazioni lavorative che non rientrano negli obblighi di servizio ma costituiscono delle attività straordinarie. In questo approfondimento, vedremo:

  • cosa sono;
  • la differenza fra le attività aggiuntive di insegnamento e finalizzate all'insegnamento;
  • qual è la retribuzione prevista.

Cosa sono le attività aggiuntive?

Le attività aggiuntive che l'insegnante può svolgere sono, come abbiamo accennato in introduzione, quelle che non rientrano nel normale servizio svolto per l'istituzione scolastica.

Come riporta l'articolo 130 del CCNL comparto scuola, queste attività si suddividono in:

  • attività aggiuntive di insegnamento;
  • attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.

Non rientrano nell'insieme delle attività aggiuntive le cosiddette ore eccedenti, ovvero quelle prestate per esempio in sostituzione di un collega. Vedremo meglio più avanti la differenza fra le due tipologie.

Differenza fra attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive finalizzate all'insegnamento

Attività aggiuntive educative e attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa non sono la stessa cosa. La loro distinzione viene chiarità già nel CCNL come anche le modalità di retribuzione.

Le attività aggiuntive di insegnamento sono tutte quelle attività che si svolgono alla presenza degli alunni e in orario aggiuntivo rispetto a quello dell'insegnante. Alcuni esempi sono:

  • attività di recupero per alunni in difficoltà o alunni stranieri, svolte nel pomeriggio;
  • attività riguardanti progetti sportivi, teatrali, musicali, svolte magari nel giorno libero del docente;
  • viaggi di istruzione, con pernottamenti o trasferte;
  • attività svolte in sinergia con altri soggetti istituzionali, come gli enti locali;
  • partecipazione a progetti promossi dall'Unione Europea.


Diversamente, le attività aggiuntive finalizzate all'insegnamento sono le attività di progettazione che vengono svolte dall'insegnante nelle varie commissioni. Vengono deliberate dal Collegio docenti e inserite nel piano annuale delle attività e consistono in:

  • preparazione ed elaborazione dei progetti;
  • attività di referente;
  • tutoraggio per tirocinanti o per insegnanti nell'anno di prova;
  • incontri per la Legge n. 104/1992.

Retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e finalizzate all'insegnamento

Abbiamo già visto come anche il CCNL comparto scuola attualmente in vigore rimandi al CCNL 2006-2009 per la disciplina delle attività aggiuntive.

Lo stesso si può dire anche per la parte relativa alle retribuzioni di tali attività, che quindi non è stata aggiornata. Qui di seguito uno schema sulle attività e sui pagamenti previsti:

Tipologia di attività Retribuzione oraria lorda
Attività aggiuntive di insegnamento 35 €
Attività aggiuntive finalizzate all'insegnamento 17,50 €
Corsi di recupero 50 €

In tutti e tre i casi, la retribuzione è a carico del FIS, il Fondo Istruzione Scolastica. Per quanto invece riguarda attività come pernottamenti e trasferte dovuti ai viaggi di istruzione, la retribuzione diventa forfettaria.

Attività aggiuntive e ore eccedenti: differenze e retribuzione

Le attività aggiuntive si distinguono dalle ore eccedenti. Quest'ultima è una categoria generica che al suo interno comprende:

  • le ore eccedenti utilizzate per sostituire colleghi temporaneamente assenti;
  • le ore eccedenti riguardanti le cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio (e prestate per l'intero anno scolastico);
  • le ore eccedenti utilizzate per approfondimenti didattici nella scuola secondaria di secondo grado.

Come si può vedere, la differenza riguarda la tipologia di attività svolta. Le ore eccedenti riguardano le sostituzioni o l'orario scolastico, mentre le attività aggiuntive riguardano progetti e recuperi.

Inoltre, anche in questo caso la retribuzione varia a seconda del tipo di servizio svolto e può arrivare fino a 1/18 della retribuzione tabellare.

Per maggiori informazioni sull'argomento e sulla retribuzione, riportiamo qui il nostro approfondimento sulle ore eccedenti.

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