Le assegnazioni provvisorie su posti di sostegno stanno segnando l'inizio dell'anno scolastico. Sull'argomento permangono comunque dubbi e incertezze. Sono infatti diversi i docenti titolari su posto comune che hanno fatto richiesta di assegnazione provvisoria su sostegno, senza però ottenerla. Vediamo cosa dice la normativa a riguardo, con particolare riferimento all'art.7 comma 14 del CCNI mobilità.
Cos'è l'assegnazione provvisoria e chi può fare domanda
Per assegnazione provvisoria si intende un movimento annuale richiedibile dai docenti di ogni ordine e grado scolastico. Più nello specifico, l'assegnazione provvisoria è richiedibile da:
- Docenti titolari su sostegno;
- Docenti titolari sul posto comune, specializzati sul sostegno;
- Docenti titolari su posto comune senza specializzazione sul sostegno.
Va fatta un'ulteriore precisazione: nei primi due casi il movimento di assegnazione può essere provinciale o interprovinciale; viceversa nel terzo caso è soltanto un movimento interprovinciale.
Inoltre i docenti non specializzati devono rispettare due condizioni ben precise riportate all'art.7 comma 14 del CCNI mobilità, ovvero:
- Devono essere in procinto di concludere un percorso di specializzazione sul sostegno;
- Devono avere prestato almeno un anno di servizio, a tempo determinato o indeterminato che sia, su un posto di sostegno.
L'assegnazione del posto a docenti non specializzati è subordinata a quella del personale specializzato, dopo un accantonamento di posti pari al numero di docenti abilitati al sostegno presenti nelle GAE e nelle graduatorie di istituto, comprensive delle fasce aggiuntive.
La richiesta deve essere motivata dalle seguenti ragioni:
- La necessità di ricongiungersi a un figlio, a un minore affidato con regolare provvedimento giudiziario o a un genitore;
- Analogamente, il ricongiungimento al coniuge o partner dell'unione civile/convivente, a patto che la convivenza sia anagraficamente certificata;
- Motivi di salute del richiedente, testificati da certificazione sanitaria;
La richiesta di assegnazione provvisoria può essere inoltrata per un'unica provincia, che deve corrispondere a quella di appartenenza del comune di ricongiungimento.
Cosa può chiedere un docente interessato all'assegnazione provvisoria
Il docente interessato a richiedere l'assegnazione provvisoria può specificare sia la classe di concorso che il tipo di posto di titolarità. In subordine possono venire richieste anche un'altra classe di concorso e un altro posto, se vengono rispettate delle condizioni specifiche, riportate nell'art.7 comma 4 del CCNI sulla mobilità annuale.
Ovviamente, se la richiesta di assegnazione provvisoria è destinata ad altra classe di concorso (o a un grado di istruzione diverso da quello di partenza), il docente deve essere regolarmente abilitato su quella classe o grado.
Sempre secondo il CCNI sulla mobilità, come si legge nell'allegato 1, l'assegnazione provvisoria su medesima classe di concorso o grado, ha la precedenza su quelle tra gradi o classi di concorso differenti.
Docenti titolari e docenti precari: polemiche sull'assegnazione provvisoria
Dopo le assegnazioni provvisorie di inizio anno ci sono state molte polemiche di docenti che, avendo presentato richiesta, non hanno ricevuto il movimento previsto dall'art.7 comma 14 del CCNI sulla mobilità annuale.
Infatti, i posti richiesti da parte di docenti titolari su comune sono stato assegnati a docenti precari, anche loro non specializzati. Questi ultimi hanno ricevuto l'incarico a tempo indeterminato dopo la pubblicazione dei movimenti annuali.
L'accadimento viola le disposizioni contrattuale del CCNI vigente per l'anno a.s 2022/23 mutuate in proroga da quello del triennio 2019/22. L'accantonamento segue infatti una ripartizione corrispondente al numero di docenti specializzati presenti all'interno di GAE e GI.
I docenti non specializzato richiedenti che rispettano le due condizioni sopracitate avrebbero dunque avuto diritto ai loro posti, che invece sono stati assegnati a docenti precari senza titolo di specializzazione: una vera e propria stortura che potrebbe portare in conclusione a un ricorso nei confronti degli uffici scolastici responsabili.