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Incendio a scuola: cosa prevede la normativa in merito, dai materiali di costruzione degli edifici all'installazione di idranti ed estintori it-IT Editoriale 2021-12-21T10:22:03+01:00
Normative

Regole antincendio nelle scuole: cosa dice la normativa

Incendio a scuola: cosa prevede la normativa in merito, dai materiali di costruzione degli edifici all'installazione di idranti ed estintori

Redazione Universo Scuola
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La normativa antincendio nelle scuole è disciplinata dal DM.26 agosto/1992 che, a sua volta, fa riferimento ai contenuti del DM. 30 novembre/1983.

Nel corso degli anni sono state introdotte deroghe e apportate modifiche, ma molti parametri sono rimasti invariati e rimangono vigenti ancora oggi. Il tema della sicurezza all'interno degli edifici scolastici è molto importante: garantire l'incolumità di studenti, docenti e personale ATA è possibile solo se le regole vengono diffuse, rispettate e seguite alla lettera.

La normativa antincendio nelle scuole: linee guida

Lo scopo delle indicazioni contenute nella normativa si riferiscono ai criteri di sicurezza da applicare nel momento in cui, all'interno delle scuole, si presentasse una situazione di emergenza causata dallo scoppio di un incendio.

Far sì che le strutture siano adeguate e che tutto il persone sia adeguatamente formato è fondamentale per garantire la sicurezza non solo delle persone, ma anche dei beni materiali presenti nell'edificio.

Classificazione delle scuole, ubicazione e separazione degli edifici

Le scuole, secondo le regole antincendio, vengono suddivise in base al numero di alunni, insegnanti e personale ATA che ospitano al loro interno:

  • tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
  • tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
  • tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
  • tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
  • tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
  • tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.

Nel momento in cui un edificio viene scelto per essere adibito a scuola, deve trovarsi lontano da qualsiasi attività che possa rivelarsi causa di incendio e/o esplosione.

Successivamente, i locali con fini scolastici possono essere ubicati in:

  • edifici indipendenti costruiti appositamente e isolati da altri plessi;
  • edifici o locali già esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altre strutture impiegate in altro settore, nel rispetto del distanziamento da attività che possano essere causa di scoppi, incendi, esplosioni.

Nel caso in cui le scuole si trovino in prossimità di edifici adibiti a uso diverso, è necessario che siano separate attraverso strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni. Sono esonerate quelle scuole che necessitano di poter comunicare con altri locali, come le scuole per infermieri o i convitti, che possono rimanere in contatto con altri edifici mediante filtro a prova di fumo. Queste attività, in ogni caso, devono essere dotate di entrare e uscite indipendenti.

L'alloggio del custode, inoltre, dotato anch'esso di proprio accesso indipendente, può comunicare con i locali utilizzati per l'attività scolastica attraverso porte di caratteristiche almeno REI 120.

Accesso all'area e autoscale

Per permettere ai vigili del fuoco e ai mezzi di soccorso di poter accedere all'area da mettere in sicurezza, è necessario che gli accessi all'edificio rispettino i seguenti requisiti:

  • larghezza: 3,50 m;
  • altezza libera: 4 m;
  • raggio di volta: 13 m;
  • pendenza: non superiore al 10%;
  • resistenza al carico: almeno 20 tonnellate.

Per quanto riguarda i locali posti a un'altezza superiore ai 12 metri, è necessario che si possa accostare un'autoscala dei vigili del fuoco almeno a una finestra o a un balcone di ogni piano. Nel caso in cui questi requisiti non possano essere rispettati, gli edifici alti fino a 24 metri devono essere dotati di scale protette, mentre le strutture più alte di scale a prova di fumo.

Requisiti di resistenza al fuoco di strutture e materiali

Gli elementi strutturali degli edifici adibiti a scuole devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell 'interno n. 91 del 14 settembre 1961, a prescindere dalla tipologia di materiale utilizzato per la loro realizzazione (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Le strutture, in ogni caso, devono essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco di almeno R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).

Per quanto riguarda, invece, la classificazione di reazione al fuoco dei materiali interni all'edificio, bisogna rifarsi al DM 26 giugno 1984:

  • in atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
  • in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992;
  • i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini; 15
  • i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Divisione interna ed esterna degli edifici

Gli edifici adibiti a scuole devono essere suddivisi in compartimenti, che possono essere costituiti da più piani. I materiali utilizzati per la loro costruzione devono, ovviamente, rispettare i criteri indicati nel paragrafo precedente.

Scale

Le scale previste all'interno degli edifici scolastici devono essere realizzate in modo da soddisfare i seguenti parametri:

  • la larghezza minima deve essere di m 1,20;
  • le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici;
  • i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm;
  • sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno;
  • il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2;
  • nel vano di areazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Vie di uscita

Ogni scuola deve prevedere un sistema organizzato di vie di uscita (almeno 2 verso un luogo sicuro) che si basi sul massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso. Ecco perché tutti gli spazi frequentati da studenti, docenti e personale ATA, se distribuiti su più piani, devono essere dotati non solo di scale destinate al deflusso quotidiano, ma anche di almeno una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo.

Le vie di uscita, inoltre, devono rispettare i seguenti criteri:

  • la larghezza deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20);
  • la misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce;
  • anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20;
  • la lunghezza deve essere non superiore a 60 m e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente.

Impianti elettrici e sistemi di sicurezza

Gli impianti elettrici di tutto il plesso scolastico devono essere conformi alle disposizione della legge 1° marzo 1968, n. 186.41: ogni scuola, quindi, deve essere dotata di un interruttore generale, la cui posizione deve essere visibilmente segnalata, in modo da permettere facilmente di togliere tensione in caso ce ne fosse bisogno. Inoltre, deve essere munito di comando di sgancio a distanza, da posizionare vicino all'ingresso o in luogo sorvegliato.

Oltre questo, ogni scuola deve vantare un impianto elettrico di sicurezza alimentato con una sorgente specifica, che si distingua da quella ordinaria. Per essere a norma deve rispondere a questi requisiti:

  • illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
  • impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza. L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale. L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30'. Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

Al contempo, ogni singola scuola deve essere dotata di sistema di allarme che possa attivarsi in caso di pericolo. Può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato di consueto, a patto che generi un suono diverso e facilmente riconoscibile. Negli altri tipi di scuola, invece, deve essere presente anche un impianto di altoparlanti.

Idranti, estintori e segnaletica

Ogni scuola, poi, deve essere dotata di mezzi antincendio idonei a poter affrontare un pericolo e un'emergenza.

Nelle scuole di tipo 1-2-3-4-5 deve essere presente una rete di idranti costituita, a sua volta, da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello; in questo modo, da qui e per ogni piano deve essere essere attaccato un idrante con attacco UNI 45.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min. cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 min. Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.

Al contempo, devono essere installati estintori portatili con una capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

Infine, è opportuno comprendere un'adeguata segnaletica di sicurezza: le strutture sia orizzontali, che verticali devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
VEDI ANCHE: Cosa fanno gli insegnanti in caso di incendio a scuola: regole e procedure

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