L'assegnazione delle supplenze causa enormi disagi in tutto il contesto scolastico già dal 2020 quando, per via della pandemia da Covid19, è stata introdotta la procedura informatizzata per la gestione delle varie procedure. Già all'inizio dell'anno scolastico 2020/21, infatti, sono stati registrati numerosi casi di anomalie nell'assegnazione di incarichi a docenti che possedevano un punteggio inferiore rispetto a colleghi meglio graduati.
Nonostante le proteste da parte di precari e organizzazioni sindacali non siano di certo mancate, il Ministero non ha apportato alcuna modifica migliorativa al sistema informatico che si occupa del conferimento delle supplenze, anzi: dopo l'aggiornamento delle Gps avvenuto nello scorso mese di maggio e con l'emanazione delle nuove regole ministeriali per l'assegnazione degli incarichi di supplenza, il problema è ulteriormente peggiorato.
Il caso generato dall'algoritmo
Il primo ad aver causato problemi è stato proprio il famoso algoritmo, regolato in maniera evidentemente errata dato che ha assegnato supplenze a docenti con meno punti di altri che li precedevano in graduatoria, ma non è stato il solo: a gravare sulla situazione c'è anche la formulazione di alcune disposizioni dell'OM 112/2022 che, tra l'altro, non sono state applicate correttamente da alcuni uffici.
Insomma, un marasma totale.
Cosa prevede l'ordinanza 112/2022
L'art.12 dell'ordinanza prevede:
"4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".
[...]
" 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12".
Cosa non ha funzionato
A dire degli uffici scolastici, chi non ha indicato tra le preferenze alcuna delle sedi disponibili nella procedura di convocazione per l'assegnazione delle supplenze, rinuncerebbe in automatico a qualunque tipologia di incarico.
Ed è proprio qui che la situazione diventa completamente illogica: basti pensare che i docenti nel mese di agosto potevano indicare fino a 150 preferenze per l'assegnazione della supplenza, specificando tutte le classi di concorso per le quali si rendevano disponibili e, per ciascuna, la preferenza di sede, oltre che se fossero disponibili solo per incarico annuale o anche per incarico fino al termine delle attività didattiche, solo per cattedre intere o anche per spezzoni di cattedre.
Secondo le previsione dell'OM, non aver indicato nel modulo di domanda alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto equivale a una vera e propria rinuncia delle preferenze non espresse.
Applicando correttamente le disposizioni ministeriali, quindi, era possibile determinare che il docente non avrebbe potuto ricevere alcun incarico di supplenza limitatamente ai soli istituti o classi di concorso non espressamente indicati tra le preferenze, quindi limitatamente solo alle specifiche preferenze non espresse e non pure per tutte le altre, con diritto quindi ad essere convocato per le ulteriori disponibilità di posti.
Di conseguenza, nel caso in cui l'aspirante non abbia espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologia di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non sia soddisfatto, viene considerato rinuciatario delle sole sedi e classi di concorso/tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza.
Questo, comunque, non preclude la convocazione dello stesso aspirante per ulteriori sedi che possano rendersi disponibili in un secondo momento.
Cosa succede al docente
L'interpretazione e l'applicazione delle direttive ministeriali ha comportato conseguenze paradossali e illegittime: basta non aver espresso disponibilità per alcune sedi per essere impossibilitati a essere convocati successivamente, dato che si viene ritenuti "rinunciatari per tutto". Ecco perché le assegnazioni vanno a candidati con minor punteggio, perché chi si trova più in alto in graduatoria viene considerato rinunciatario.
Riuscirà il Ministero a introdurre procedure logiche, dignitose e in grado soprattutto di poter essere applicate in modo legittimo?