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Supplenze 2022: i docenti titolari possono accettare supplenze in altre scuole, a patto che si rispettino alcuni parametri. Tutto ciò che c'è da sapere. it-IT Editoriale 2022-10-20T16:43:29+02:00
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Scuola: i docenti di ruolo possono accettare le supplenze

Supplenze 2022: i docenti titolari possono accettare supplenze in altre scuole, a patto che si rispettino alcuni parametri. Tutto ciò che c'è da sapere.

Redazione Universo Scuola
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Molti docenti di ruolo si chiedono se, nonostante il loro contratto a tempo determinato, possano accettare eventuali supplenze proposte loro in altre scuole.

Cosa prevede il CCNL comparto scuola

Per rispondere a questa domanda si può partire dal contenuto dell'art. 36 del CCNL 2007 comparto scuola, che prevede quanto segue:

  1. A integrazione di quanto previsto dall'art. 28, il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
  2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Di conseguenza, il docente di ruolo:

  • può accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in un grado di istruzione o di classe di concorso differenti da quelli di titolarità;
  • mantiene la titolarità della sede per 3 anni scolastici, per poi presentare al quarto anno domanda di mobilità finalizzata all'acquisizione di nuova sede di titolarità;
  • è soggetto, nel corso dell'incarico a tempo determinato, a quanto previsto dal CCNL in merito al personale assunto a tempo determinato.

Per quanto riguarda il grado di istruzione, la classe di concorso e la tipologia di posto riferiti all'eventuale supplenza si precisa che:

  • se il docente è titolare nella scuola dell'infanzia non può accettare una supplenza nella scuola dell'infanzia su posto comune o di sostegno, mentre può ottenerla su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e secondaria di I e II grado;
  • se il docente è titolare nella scuola primaria non può accettare una supplenza nella scuola primaria su posto comune o di sostegno, ma può ottenerla su posto comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella secondaria di I e II grado;
  • se il docente è titolare nella scuola secondaria di I grado non può accettare una supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di I grado, ma può ottenerla su posto comune per altra classe di concorso nella scuola secondaria di I grado o nella scuola secondaria di II grado, nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia su posto comune e di sostegno;
  • se il docente è titolare nella scuola secondaria di II grado non può accettare una supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di II grado, mentre può ottenerla su posto comune per altra classe di concorso nella scuola primaria di II grado o nella scuola secondaria di I grado, nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia su posto comune e di sostegno.

Conclusioni

Detto ciò, la risposta è molto chiara: un docente a tempo determinato può accettare una supplenza, a patto che abbia scadenza al 30/06 o al 31/08 e che non corrisponda alla stessa classe di concorso della titolarità. Non è possibile, invece, svolgere contemporaneamente servizio di ruolo e ore di supplenza, dato che il docente che accetta la supplenza viene disciplinato dal CCNL comparto scola per il personale a tempo determinato.

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