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La conferma in ruolo di un docente prevede anche la cancellazione dalle graduatorie in cui è inserito: ma da quali graduatorie verrà cancellato? Quali sono le norme in materia? Quali le tempistiche? it-IT Editoriale 2022-12-14T14:38:37+01:00
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Docenti confermati in ruolo, disposta la cancellazione dalle graduatorie: normativa, tempistiche e contraddizioni

La conferma in ruolo di un docente prevede anche la cancellazione dalle graduatorie in cui è inserito: ma da quali graduatorie verrà cancellato? Quali sono le norme in materia? Quali le tempistiche?

Redazione Universo Scuola
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I docenti neo immessi in ruolo devono svolgere un anno di formazione e prova, con esame finale. Una volta confermati in ruolo, al superamento con esito positivo della verifica, vengono cancellati da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Nel presente approfondimento, vedremo nello specifico quali graduatorie sono interessate, quali normative prescrivono la cancellazione e quali sono le tempistiche.

Cancellazione dalle graduatorie: la disposizione della Legge n. 159/2019

A regolare la cancellazione delle graduatorie per i docenti confermati in ruolo sono due diverse normative. La prima è il D.Lgs. n. 297/1994 che, all'art. 399 comma 3 bis, stabilisce:
"L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo."La decorrenza di questo provvedimento è a partire dall'anno scolastico 2020/2021, perché si tratta di una modifica al Testo Unico del 1994 fatta dal DL n. 126/2019 convertito nella Legge n. 159/2019.

Ciò vuol dire che i docenti confermati in ruolo verranno cancellati da:

  • graduatorie di merito dei concorsi straordinari;
  • graduatorie di merito dei concorsi ordinari relativi alla medesima classe di concorso o posto di immissione in ruolo;
  • GAE e GPS;
  • graduatorie di istituto.

Non saranno cancellati invece dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per l'assunzione in un'altra classe di concorso.

Cancellazione da tutte le graduatorie: cosa dice il D.Lgs. n. 59/2017

Il secondo riferimento normativo che dispone la cancellazione dei docenti confermati in ruolo dalle graduatorie è il D.Lgs. n. 59/2017, all'art. 13 comma 5, che recita:
"In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova."
Anche in questo caso, l'articolo e il comma in questione rappresentano un'aggiunta recente, nello specifico del DL n. 36/2022 convertito nella Legge n. 79/2022. Con la conferma in ruolo, quindi, sopraggiunge anche la cancellazione da tutte le graduatorie di merito, di istituto, a esaurimento in cui sono inclusi.

In entrambi i contesti, ossia all'applicazione del primo o del secondo riferimento normativo, la cancellazione avverrà nel corso dell'anno di conferma in ruolo.

Se il docente ha svolto l'anno di formazione e prova nell'anno scolastico 2020/2021 ed è stato confermato in ruolo dal primo settembre 2021, sarà cancellato dalle graduatorie nel corso dell'anno scolastico 2021/2022.

Contraddizione fra norme o negligenza governativa: il Ministero deve chiarire

Il lettore si sarà accorto a questo punto che le due normative fin qui presentate non soltanto sono entrambe vigenti, ma trattano la materia della cancellazione dalle graduatorie in modo differente.

Da una parte c'è infatti il D.lgs. n. 297/1994, che per i docenti in ruolo dall'anno scolastico 2020/2021 dispone la cancellazione da tutte le graduatorie meno quelle dei concorsi ordinari per altre classi di concorso.

Dall'altra parte invece c'è il D.lgs. n. 59/2017, che dispone la cancellazione da tutte le graduatorie di merito, di istituto e ad esaurimento, del docente confermato in ruolo.

Qual è la ratio?

Purtroppo, a oggi il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ancora chiarito i punti fondamentali di questa apparente contraddizione. Nello specifico, il MIM dovrà chiarire se:

  • le disposizioni del D.lgs. n. 59/2017 vadano applicate soltanto ai docenti in ruolo con il nuovo reclutamento docenti oppure a tutti i docenti immessi in ruolo tramite la normativa previgente, anche se il decreto riguarda la sola scuola secondaria;
  • il nuovo comma 3 bis dell'articolo 399 del D.lgs. n. 297/1994 vada applicato soltanto ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, oppure a quelli appartenenti a tutti i gradi di istruzione, dal momento che il testo non fa alcuna differenza;
  • i docenti della scuola secondaria vadano trattati secondo il D.lgs. n. 297/1994 in attesa che il D.lgs. n. 59/2017 entri a regime.

Come si vede, la situazione è abbastanza complessa anche non considerando i continui rimandi fra norme, decreti e leggi. Per questa ragione, è di fondamentale importanza che il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiarisca definitivamente qual è l'interpretazione corretta delle norme attualmente vigenti e, si spera, non contraddittorie.

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