A molti potrebbe sembrare una domanda insolita, eppure a porsela sono in molti e per i motivi più disparati. Numerosi sono stati i docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato che hanno presentato istanza di inserimento nelle GPS per il conferimento delle supplenze. Ma cosa dice la normativa? Quali supplenze è possibile accettare? Tutto ciò vale anche per i docenti neoassunti nonostante il vincolo dei 5 anni in cui non si può richiedere mobilità? Scopriamolo.
Docenti di ruolo e Supplenze: normativa
Il primo riferimento normativo che determina la possibilità di accettare supplenze per docenti di ruolo è l'articolo 36 del CCNL scuola del 29/11/2017, confermato dal Nuovo CCNL 2016/2018, il quale disciplina la materia dei contratti a tempo determinato per il personale in servizio attestando che:
il personale docente a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Per il docente di ruolo che accetta la supplenza è prevista l'applicazione delle normative disciplinate dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatta eccezione per i diritti sindacali.
Con la nuova ordinanza ministeriale n°60/2020, il conferimento di supplenze ai docenti di ruolo, non solo è normato dal sopra citato articolo, ma è anche facilitato dalla possibilità per questi ultimi di inserirsi nelle Graduatorie Provinciali o GPS per tutte le classi di concorso e fasce per cui possiedano i titoli d'accesso. Ricordiamo che un docente di ruolo in virtù dei requisiti di cui è in possesso può iscriversi in GPS e in GI:
- in prima fascia per tutte le classi di concorso per le quali è abilitato;
- in seconda fascia per tutte le classi di concorso per cui ha un titolo d'accesso;
Quali supplenze può accettare un docente di ruolo?
Dal contenuto dell'articolo 36 si deduce che il conferimento può avvenire per le supplenze non inferiori ad un anno, quindi almeno fino al 30 giugno. Il 30 agosto 2019, inoltre, è stata diramata una circolare dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte all'interno della quale, tra le altre cose, vi era un'esempio specifico su quali supplenze possono essere accettate dai docenti titolari di contratto a tempo indetermianto.
Protagonista dell'esempio è un ipotetico docente di ruolo nella classe di concorso A001 che sia abilitato o, in alternativa, inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A001 e A060.
Tale docente potrà accettare:
- supplenze per la classe di concorso A060;
- supplenze su posto di sostegno se chiamato da classe di concorso A060;
Lo stesso docente, invece, non potrà accettare:
- supplenza per la classe di concorso A001 (per cui è in ruolo);
- supplenza su posto di sostegno se chiamato da classe di concorso A001;
per completezza, di seguito troverete il frammento della Circolare di Torino del 30 agosto 2019.
Tuttavia l'O.M. 60/2020 fornisce ulteriori specifiche a riguardo, definendo le tipologie di supplenze specifiche, che sono le seguenti:
- da posti residuati delle GPS e GI;
- spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali;
- supplenze temporanee fino a 10 giorni;
- incarichi a tempo determinato;
di seguito li analizzeremo nello specifico.
Posti residuati dalle GPS e graduatorie di istituto
I docenti a tempo indeterminato possono ricevere una convocazione per completare l'orario di cattedra tramite l'assegnazione di posti residuati, a patto che siano in possesso di abilitazione specifica o specializzazione su sostegno o dei titoli di studio validi per l'accesso ad altre classi di concorso, in caso di mancanza di aspiranti in possesso titolo idoneo.
Spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali
Ai docenti di ruolo possono essere conferite anche ore aggiuntive oltre l'orario lavorativo obbligatorio. Si tratta di un'attribuzione di spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, che può essere svolta solo previo consenso degli interessati e un massimo di 24 ore settimanali.
Supplenze temporanee fino a 10 giorni
In caso sia necessario sostituire docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Tale personale, se proveniente da gradi di istruzione inferiore, conserverà il trattamento stipendiale del proprio grado di provenienza.
Incarico a tempo determinato
Sarà possibile accettare anche un incarico a tempo determinato per 3 anni senza perdere la titolarità della sede di ruolo. Superato il limite dei tre anni bisognerà presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede provinciale definitiva.
E i docenti di ruolo neoassunti?
Una domanda che sorge spontanea è relativa ai docenti neoassunti che devono effettuare l'anno di prova: per loro è possibile accettare supplenze?
Fino a poco tempo fa, anche i docenti di ruolo neoassunti potevano accettare supplenze a patto di rientrare nei parametri sopra elencati, rinviando l'anno di prova.
Tuttavia, dall'anno scolastico 2020/21 non è più possibile per i neoassunti in ruolo effettuare supplenze, in quanto l'art. 1 comma 17-octies del Decreto Legge 126/2019 ha introdotto il vincolo quinquennale.
Il docente di ruolo può accettare supplenze ATA?
La risposta a questa domanda è no, in quanto nell'articolo 36 si parla soltanto di rapporti di lavoro su ordine o grado diverso o per diversa classe di concorso.
A tale possibilità non viene fatto riferimento, dunque possiamo affermare che un docente di ruolo non può accettare supplenze annuali per ricoprire uno qualsiasi dei profili ATA.
il docente di ruolo puo fare messa a disposizione?
Veniamo ora ad un argomento strettamente correlato alle supplenze, ovvero la Messa a Disposizione, è possibile effettuarla anche se si è docenti di ruolo?
Ebbene si, anche i docenti di ruolo possono presentare la domanda di messa a disposizione, usufruendo per la durata di un anno delle disposizioni dell'articolo 36.
Essi, se convocati, avranno la possibilità di assumere un incarico a tempo determinato e lavorare su altra classe di concorso o provincia, rispettando sempre le condizioni sopra elencate.
VEDI ANCHE: Messa a disposizione: cos'è, come funziona e requisiti di chi può farla