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Nelle scuole gli alunni svantaggiati possono contare anche sul supporto dell'educatore professionale. Scopri chi è, cosa fa e quali sono i requisiti necessari. it-IT Editoriale 2020-08-26T11:30:33+02:00
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La figura dell’Educatore Professionale nelle scuole: chi è e cosa fa?

Nelle scuole gli alunni svantaggiati possono contare anche sul supporto dell'educatore professionale. Scopri chi è, cosa fa e quali sono i requisiti necessari.

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Nelle scuole gli alunni svantaggiati possono contare sul supporto dell'insegnante di sostegno, tuttavia esiste un'altra figura che svolge un ruolo di fondamentale importanza per loro effettuato un lavoro di assistenza specialistica: l'educatore professionale.
Quest'oggi andremo a scoprire qual è la definizione di educatore professionale, quali sono le sue mansioni, e i requisiti che servono per diventarlo.

Chi è l'Educatore Professionale: ecco la definizione

La figura dell'educatore professionale nella scuola, per definizione, si distingue per il suo lavoro che consiste nel recuperare, reinserire e far integrare socialmente allievi con difficoltà come:

  • soggetti provenienti da situazioni di disagio;
  • soggetti portatori di handicap psichici o fisici;

Ma per delineare meglio qual è il suo ruolo all'interno dell'istituzione scolastica non possiamo prescindere dal descrivere i suoi compiti.

Cosa fa l'educatore professionale

Svolgere il ruolo dell'educatore professionale scolastico porta spesso a confrontarsi con situazioni e problematiche complesse, integrando la propria attività a quelle di:

  • psicologi;
  • assistenti sociali;
  • insegnanti di sostegno;
  • docenti;
  • personale ATA;

prestando particolare attenzione a non sovrapporre e confondere compiti e funzioni ma puntando a valorizzare i diversi ambiti di competenza.
Nello specifico i compiti e le funzioni dell'educatore consistono nel:

  • Collaborare alla redazione e all'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato;
  • Programmare, realizzare e verificare interventi integrando l'attività didattica ed educativa dei docenti, collaborando con docenti curriculari e di sostegno;
  • Supportare l'alunno promuovendo strategie finalizzate allo sviluppo della sua persona e della sua autonomia;
  • Favorire la socializzazione all'interno della classe puntando sulla cultura dell'inclusione;
  • Effettuare interventi collaborando con enti pubblici e privati, in coerenza con quanto stabilito nel PEI;
  • Collaborare con le famiglie promuovendo relazioni e confronti efficaci;
  • Realizzare progetti di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l'uscita dal percorso scolastico.

Requisiti, Qualifica e Titoli di Studio

I requisiti per diventare educatore sono stabiliti dalla legge 205 del 27 dicembre 2017, la quale al comma 595 sancisce che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico viene attribuita a chi consegue la laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Il comma 597 aggiunge che in via transitoria la qualifica può essere acquisita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
  • svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale;

Tuttavia, questi soggetti devono frequentare un corso di formazione di 60 CFU che viene organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione universitaria, e per cui è prevista anche la modalità FAD (Formazione a Distanza).
Le spese relative al corso sono integralmente a carico del partecipante con modalità stabilite dalle università stesse.
Inoltre, il comma 598, attribuisce la qualifica di educatore professionale ai titolari di contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati al comma 594 che (all'entrata in vigore della legge) abbiano:

  • età superiore a 50 anni e almeno 10 anni di servizio;
  • almeno 20 anni di servizio;

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