Come indicato dal Ministero dell'Istruzione, possono sostenere gli esami di idoneità sia i candidati interni, sia i candidati esterni, sia gli studenti in istruzione parentale. Nel presente approfondimento, vedremo nello specifico le tre casistiche, con attenzione ai requisiti e ai programmi su cui prepararsi, oltre alla questione dei PCTO e dei debiti formativi, se presenti.
Esami di idoneità per i candidati interni
A regolare gli esami di idoneità è il Decreto Ministeriale n. 5/2021, per il quale possono accedere a questa tipologia di verifica i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. Così il decreto:
"L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento esterno, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi."Nello specifico, possono presentare la domanda i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. In questo caso, la scadenza per la richiesta di svolgimento degli esami di idoneità è il 25 marzo.
Per i candidati interni che siano in possesso del diploma di maturità, dell'abilitazione di scuola magistrale o di una qualifica professionale, le prove di esame verteranno sui programmi delle classi precedenti a quella alla quale vogliono accedere e, in particolare, sulle materie non comprese nella scuola di provenienza. Vale la medesima dinamica anche per i candidati interni che siano in possesso dell'idoneità o della promozione a una classe precedente l'ultima.
Inoltre, i candidati che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo e vogliono essere ammessi all'esame di Stato dovranno superare gli esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno per l'indirizzo corrispondente.
Candidati esterni e istruzione parentale: quando devono sostenere gli esami di idoneità
Il già menzionato decreto ministeriale del 2021 indica anche che possono sostenere gli esami di idoneità i candidati esterni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge.
Sono comunque dispensati dall'obbligo di intervallo i candidati esterni che hanno compiuto 18 anni entro il giorno precedente a quello in cui iniziano le prove scritte. Se invece hanno compiuto 23 anni, i candidati esterni saranno dispensati sia dall'obbligo di intervallo sia dalla presentazione di titoli di studi inferiori.
Come avviene per quelli interni, anche i candidati esterni con il diploma di scuola secondaria di primo grado sostengono gli esami di idoneità sui programmi integrali delle classi precedenti a quella alla quale intendono accedere. A tale proposito, il decreto stabilisce che:
"I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro concorso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo."Sia che si tratti di primo o secondo ciclo, invece, gli studenti in istruzione parentale devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per passare alla classe successiva, presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, in modo da verificare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo agli articoli dedicati:
- all'educazione parentale, con tutte le indicazioni utili;
- all'esame di Stato per gli alunni in homeschooling.
Esami di idoneità e PCTO: la documentazione che attesta l'alternanza scuola-lavoro
Per quanto riguarda gli studenti che vogliano essere ammessi al quarto e al quinto anno dei corsi attivati dall'istituzione scolastica, è richiesta una documentazione che attesti le attività di alternanza scuola-lavoro svolte dal candidato, nonché eventuali:
- stage e tirocini formativi;
- crediti non formali e informali;
- esperienze lavorative svolte anche in apprendistato.
I documenti vanno trasmessi dalle scuole di partenza all'istituto in cui il candidato vuole iscriversi, avendo cura di indicare la tipologia e la durata delle attività, le mansioni svolte e le competenze acquisite.
Sarà poi la commissione istituita dall'istituzione scolastica d'arrivo a valutare la corrispondenza fra le competenze acquisite nei PCTO dallo studente e quelle previste dalla propria offerta formativa.
Debiti formativi: si può richiedere il passaggio a un'altra scuola?
Un'altra questione riguarda invece gli alunni ai quali sono stati assegnati dei debiti formativi e che quindi devono svolgere la verifica per il loro superamento, di norma alla fine di agosto.
In questo caso, gli alunni non potranno richiedere il nulla osta per il passaggio a un'altra scuola, se non a scrutinio avvenuto. Le domande vanno comunque presentate entro i termini previsti, in modo che la segreteria possa registrarle ed eventualmente accettarle con riserva, in attesa del nulla osta definitivo.