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Manca poco per la pubblicazione delle GPS definitive e per la finestra di indicazione delle preferenze: cosa avviene in caso di mancata domanda e altre FAQ relative all'attribuzione delle supplenze. it-IT Editoriale 2023-06-28T12:13:36+02:00
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Graduatorie GPS e indicazione delle preferenze: cosa succede se non si presenta domanda e altre FAQ

Manca poco per la pubblicazione delle GPS definitive e per la finestra di indicazione delle preferenze: cosa avviene in caso di mancata domanda e altre FAQ relative all'attribuzione delle supplenze.

Redazione Universo Scuola
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Con la pubblicazione delle GPS definitive da parte degli uffici scolastici ormai attesa a breve, si avvicina anche l'inizio della finestra per comunicare le 150 preferenze. A tale proposito, con questo articolo vogliamo rispondere ad alcune delle domande riguardanti le graduatorie e il conferimento delle supplenze:

  • quali supplenze vengono conferite e da quali graduatorie;
  • qual è la procedura di attribuzione;
  • come funziona la richiesta delle preferenze e cosa succede se non si presenta domanda.

Quali supplenze vengono assegnate e da quali graduatorie si attingono i posti?

Regolati dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, verranno assegnati gli incarichi di:

  • supplenza al 31 agosto, ossia le cosiddette supplenze annuali che vanno a coprire cattedre e posti di insegnamento - su posto comune o di sostegno - vacanti e disponibili entro il 31 dicembre (e che lo rimarranno anche per il resto dell'anno scolastico);
  • supplenza temporanea al 30 giugno, quindi fino al termine delle attività didattiche e per la copertura di cattedre e posti di insegnamento - su posto comune o di sostegno - che non sono vacanti ma di fatto sono disponibili (entro il 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche).

L'assegnazione avviene innanzitutto dalle Graduatorie ad Esaurimento. Una volta esaurite le GaE, anche a causa delle immissioni in ruolo 2022, si passerà alle GPS di prima e seconda fascia.

Procedura informatizzata di attribuzione delle supplenze: come funziona?

Nonostante le numerose critiche da parte dei sindacati, per l'anno scolastico 2022/2023 ad attribuire le supplenze sarà la modalità informatizzata. Si tratta di un algoritmo che, tenendo conto delle disponibilità determinate fino al 31 dicembre e quelle in relazione ai diversi turni di nomina, procede all'assegnazione dei posti al 31 agosto e al 30 giugno.

Una volta pervenute le domande da parte degli aspiranti che sono presenti in graduatoria, il sistema informatico attribuisce le supplenze in base a:

  • posizione occupata in graduatoria;
  • classi di concorso;
  • tipologia di posto indicato;
  • preferenze espresse.

Indicazione delle preferenze e conseguenze della mancata indicazione

Dal 2 al 16 agosto, se la data presente nella bozza di circolare verrà confermata, gli aspiranti docenti potranno indicare fino a 150 preferenze per l'assegnazione delle supplenze. Le preferenze potranno essere:

  • sintetiche, ossia scegliendo comuni e distretti;
  • analitiche, cioè selezionando tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.

Inoltre, nella domanda si dovranno indicare il tipo di posto, il tipo di contratto e il tipo di cattedra per i quali si intende concorrere.

Non è obbligatorio indicare tutte le sedi, classi di concorso o tipologie di posto, ma la non indicazione viene considerata rinuncia nei riguardi delle preferenze non espresse. In questo caso, qualora l'aspirante sia in graduatoria in turno di nomina ma non ha espresso le preferenze viene considerato rinunciatario.

In ogni caso, sulla questione delle preferenze e delle modalità di presentazione dell'istanza, attendiamo news più certe alla pubblicazione della circolare ministeriale.

Rinuncia alla nomina o mancata presa di servizio: cosa succede?

L'assegnazione della supplenza sulla base delle preferenze espresse è definitiva. Per questa ragione, la rinuncia alla supplenza attribuita oppure la mancata presa di servizio comportano la decadenza da ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico di riferimento.

L'impossibilità di partecipare alle attribuzioni vale non soltanto per la graduatoria per la quale l'aspirante docente ha rinunciato alla supplenza o non ha preso servizio, ma per tutte le altre graduatorie in cui figura.

Inoltre, viene considerata rinuncia anche la mancata presentazione della domanda relativa alle 150 preferenze da indicare. Si tratta, in questo caso, di un'estensione del principio per cui - non indicando alcune sedi - si viene considerati rinunciatari limitatamente a quelle sedi.

Per maggiori info, consigliamo l'approfondimento sulle conseguenze previste per chi rinuncia a un'assegnazione.

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