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Come funziona il nuovo percorso di formazione universitario abilitante: requisiti, organizzazione dei corsi, valutazione della prova finale e fase transitoria per docenti con tre anni di servizio. it-IT Editoriale 2023-07-05T13:03:41+02:00
Docenti

Percorsi abilitanti da 60 CFU: tutte le informazioni utili

Come funziona il nuovo percorso di formazione universitario abilitante: requisiti, organizzazione dei corsi, valutazione della prova finale e fase transitoria per docenti con tre anni di servizio.

Gianmarco Bonomo
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Secondo il nuovo DPCM sul reclutamento docenti, in attesa della firma di Giorgia Meloni, il primo step per diventare docenti consiste nel percorso di formazione abilitante svolto presso le università.

In questo approfondimento, vedremo come funziona il nuovo sistema, quali sono i requisiti, quanti CFU serviranno e come si svolge la prova finale con valutazione del percorso.

Nuovo percorso di formazione abilitante: il primo passo del reclutamento docenti

Sembra infatti poter vedere la luce il DPCM che, previsto dal DL n. 36/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 79/2022, già per l’ex Ministro Bianchi doveva rivoluzionare il reclutamento docenti.

Archiviato il parere positivo, con alcune modifiche richieste, del CSPI, manca adesso davvero poco. Una volta firmato, il nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti nella scuola secondaria sarà articolato in:

  • percorso universitario e accademico abilitante di almeno 60 CFU/CFA;
  • concorso pubblico nazionale per gli abilitati, bandito su base regionale o interregionale, con accesso consentito anche a docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque;
  • periodo di formazione e prova con contratto annuale per la successiva conferma in ruolo.

Come abbiamo accennato nell’introduzione, quindi, la prima fase del nuovo reclutamento docenti consiste nel percorso di formazione organizzato dalle università. Si tratta, per essere specifici, del sistema ordinario che entrerà a regime insieme alla fase transitoria.

Requisiti di accesso per la nuova abilitazione

Per le classi di concorso dei posti comuni, l’accesso al percorso universitario abilitante da 60 CFU sarà permesso a coloro che sono in possesso di:

  • laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;
  • diploma AFAM di II livello;
  • titolo equipollente o equiparato.

Nel caso degli ITP, il requisito è invece la laurea, anche triennale, oppure il diploma AFAM di I livello (o un titolo equipollente o equiparato) che dà accesso alla relativa classe di concorso.

Ma potranno accedere alla nuova abilitazione anche gli studenti che sono iscritti ai corsi di studio che permettono di conseguire i titoli di studio menzionati sopra. In quest’ultimo caso, però, per iniziare la formazione abilitante gli studenti dovranno aver conseguito almeno 180 CFU all’interno del corso di studio.

La bozza del decreto sottolinea come l’abilitazione può essere conseguita sempre nel rispetto degli obiettivi formativi specifici del corso di studio che stanno frequentando. Nel testo si specifica inoltre che dovranno essere le università a prevedere le modalità di formazione per gli studenti.

Come si svolgeranno i nuovi corsi per ottenere l’abilitazione all’insegnamento

Entrando nello specifico dei nuovi percorsi abilitanti, questi saranno organizzati e impartiti dalle università o dalle istituzioni AFAM, mediante centri da esse individuati e anche in forma aggregata. La frequenza è obbligatoria e, secondo la bozza del DPCM, la modalità telematica è prevista per un massimo del 20% delle ore totali, escluse quelle dedicate al tirocinio e al laboratorio.

Su questo punto, il recente Decreto PA Bis - in attesa di conversione in legge - introduce una modifica secondo cui:

"Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite [...] e in ogni caso non superiore al 50 per cento del totale."

In pratica, per il 2023/2024 e il 2024/2025 si può ricorrere a modalità telematiche sincrone fino al 50% e non soltanto fino al 20%.

60 CFU o 24 CFU: riconoscimento dei crediti e formazione abilitante

Abbiamo visto fin qui i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento dei nuovi percorsi universitari abilitanti. In realtà, però, i corsi si compongono di tre diverse fasi, di cui la prima è appunto quella della formazione da 60 CFU. E proprio dal numero dei CFU è necessario partire. Come disciplinato dal DPCM, al fine dell’ottenimento dei 60 CFU o CFA di formazione possono essere riconosciuti crediti acquisiti precedentemente. Nello specifico:

  • CFU o CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi (secondo l’allegato B del DPCM);
  • 24 CFU/CFA conseguiti, secondo le norma previgenti, entro il 31 ottobre 2022 e di cui 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

Gli aspiranti docenti in possesso dei 24 CFU potranno partecipare al concorso dedicato e conseguire i crediti mancanti in seguito. Per loro, il percorso universitario abilitante sarà quindi di 36 CFU/CFA.

Per quanto riguarda invece il tirocinio, ciascun credito universitario o accademico deve rappresentare un impegno in classe di almeno 12 ore. Il tirocinio, per il quale è previsto un tutor, terminerà con la discussione delle competenze professionali acquisite e contenute nell’e-portfolio. Particolare importanza verrà data all’analisi di casi e situazioni emersi nel corso dell’impegno in classe.

Inoltre, il percorso di formazione abilitante viene strutturato seguendo il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi, ossia l’allegato A del DPCM.

Conseguire l’abilitazione all’insegnamento: come funziona la prova finale

Come abbiamo visto, la frequenza del corso è obbligatoria e potranno accedere alla prova finale gli aspiranti che hanno frequentato almeno il 60% delle attività formative previste. L’esame finale per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, nella relativa classe di concorso, consiste in una prova scritta e in una lezione simulata.

La prova scritta richiede un’analisi sintetica di episodi, situazioni, casi e problematiche emerse durante il tirocinio diretto e indiretto. L’obiettivo è quello di accertare le competenze acquisite:

  • nell’attività svolta in classe;
  • nell’ambito della didattica disciplinare;
  • in riferimento alle conoscenze psicopedagogiche acquisite.

I docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque affronteranno una prova scritta leggermente diversa. In questo caso, infatti, la prova consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa.

La lezione simulata avrà invece una durata massima di 45 minuti, ma saranno previsti tempi aggiuntivi per i soggetti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. Nel corso della lezione simulata, gli aspiranti docenti dovranno progettare un’attività didattica innovativa che comprenda l’illustrazione delle scelte di contenuto, didattica e metodologia compiute in riferimento al percorso di formazione della relativa classe di concorso.

Valutazione finale del percorso: formazione delle commissioni e punteggio

A valutare la prova finale del candidato sarà una commissione costituita da:

  • due docenti universitari o delle istituzioni AFAM che appartengono al consiglio didattico (di cui uno avrà le funzioni di presidente della commissione);
  • un componente designato dall’Ufficio Scolastico Regionale;
  • un componente esterno, individuabile anche fra i tutor, che sia esperto di formazione nelle materie del percorso abilitante.

Alla prova scritta la commissione attribuisce un massimo di 10 punti, e lo stesso vale anche per la lezione simulata. Il punteggio minimo per il superamento dell’una e dell’altra è di 7 decimi. Il superamento dell’esame finale permette al candidato di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso e, quindi, la possibilità di partecipare ai nuovi concorsi per abilitati.

I docenti con 3 anni di servizio dovranno conseguire 30 CFU se vincono il concorso

Gli aspiranti con 24 CFU dovranno integrare la formazione abilitante conseguendo 36 CFU durante il percorso universitario. Inoltre, sono previste norme ad hoc anche per i docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso. Questi ultimi potranno infatti partecipare ai nuovi concorsi ma, se risultano vincitori, dovranno conseguire 30 CFU durante la formazione universitaria. Inoltre, dovranno anche sostenere la prova finale, al superamento della quale otterranno l’abilitazione.

Secondo le modifiche del Decreto PA Bis, non ancora convertito in legge, la prova può essere sostenuta massimo due volte. Il mancato superamento comporta la cancellazione dalla graduatoria del concorso.

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Gianmarco Bonomo

Scrivo da sempre e, se contiamo anche i temi delle scuole elementari, anche da prima. Negli anni ho unito la mia passione per la scrittura a quella per i meccanismi della comunicazione, che ho tradotto nel mio lavoro di SEO Copywriter e autore in diversi campi. Mi piace approfondire le tematiche che riguardano il mondo della scuola e che vanno dai risvolti politici alla cultura, dagli approfondimenti normativi al racconto quotidiano delle novità scolastiche.

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