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Se impossibilitati a svolgere il servizio completo, meglio richiedere lo spezzone orario nella domanda per le supplenze 2023/2024 o il part time? I due diversi casi a confronto: i dettagli nell’articolo. it-IT Editoriale 2023-07-27T17:20:48+02:00
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Supplenze 2023/2024: se impossibilitati a svolgere l’orario completo, meglio lo spezzone o il part time?

Se impossibilitati a svolgere il servizio completo, meglio richiedere lo spezzone orario nella domanda per le supplenze 2023/2024 o il part time? I due diversi casi a confronto: i dettagli nell’articolo.

Gianmarco Bonomo
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Possono presentare la domanda di supplenza fino alle 14 del 31 luglio 2023 gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie GaE e GPS. Una delle sezioni più importanti riguarda la scelta delle 150 sedi scolastiche, con particolare attenzione anche all’indicazione di scuole formate da più plessi.

Una situazione particolare riguarda tutti quei docenti che sanno già di non poter svolgere le 18 ore previste nella scuola secondaria. In questo caso è meglio scegliere uno spezzone orario o fare richiesta di part time?

Come richiedere lo spezzone orario: i pro e contro della scelta

Sono diverse le ragioni per cui un aspirante inserito in GaE o in GPS sa già di non poter svolgere un orario completo nell’anno scolastico 2023/2024. In questo caso, il docente ha la possibilità di scegliere un impegno inferiore alle 18 ore settimanali, che sia nella forma dello spezzone orario o del part time. Le due procedure sono tuttavia diverse e vanno valutate attentamente.

Per quanto riguarda lo spezzone orario, la richiesta può essere fatta mediante la procedura informatizzata per la richiesta delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. In pratica, l’aspirante potrà richiedere lo spezzone all’atto di presentazione della domanda, la cui finestra si chiude alle 14 del 31 luglio. Sarà possibile:

  • selezionare l’opzione relativa allo spezzone;
  • indicare il range orario settimanale ottimale per le proprie esigenze;
  • esprimere la necessità di un completamento orario.

Bisogna ricordare però che la distribuzione delle ore dipende sempre dall’organizzazione interna dell’istituzione scolastica. In pratica, richiedere lo spezzone orario non dà la certezza del numero di giorni in cui il docente dovrà essere in classe, aspetto da considerare attentamente se l’esigenza dipende da una situazione personale. In linea teorica, infatti, le ore dello spezzone potrebbero coprire anche tutti i giorni lavorativi, a seconda di fattori come il servizio da svolgere e la presenza di più plessi.

Come richiedere il part time: i limiti alla spesa per l’organico e le precedenze

In alternativa, l’aspirante supplente può anche fare richiesta di part time. Quest’ultima non avviene all’atto della domanda di supplenza, ma va fatta direttamente al Dirigente Scolastico alla stipula del contratto. Ricordiamo tuttavia che esiste un limite del 25% annuale riservato al personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale, rispetto alla dotazione organica complessiva del personale docente a tempo pieno:

  • di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti;
  • di ciascun ruolo.

Si tratta di un limite che il Dirigente Scolastico dovrà verificare prima di accettare la richiesta del supplente. Oltre al limite del 25%, sarà anche necessario verificare che l’attivazione del part time rientri nel limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica dell’istituzione.

Conclusi questi passaggi, il Dirigente Scolastico potrà accettare la richiesta di rapporto di lavoro a tempo parziale. Il docente dovrà comunque tenere in conto più richieste da altri docenti e, pertanto, anche delle eventuali precedenze.

A questo proposito, usufruiscono della precedenza i lavoratori:

  • il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
  • che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3, con una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua;
  • con figli conviventi con età inferiore o uguale a 13 anni;
  • con figli conviventi in situazione di handicap grave.

In ogni caso, il Dirigente dovrà motivare il diniego in modo da consentire al supplente di conoscere le ragioni del rifiuto del part time.

Inoltre, se nel caso dello spezzone è certo soltanto l’impegno orario settimanale, per il part time verticale le ore di insegnamento vanno svolte in minimo tre giorni. Al contrario, il part time orizzontale viene svolto su cinque giorni.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo qui al nostro approfondimento completo sul part time per il personale scolastico.

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Gianmarco Bonomo

Scrivo da sempre e, se contiamo anche i temi delle scuole elementari, anche da prima. Negli anni ho unito la mia passione per la scrittura a quella per i meccanismi della comunicazione, che ho tradotto nel mio lavoro di SEO Copywriter e autore in diversi campi. Mi piace approfondire le tematiche che riguardano il mondo della scuola e che vanno dai risvolti politici alla cultura, dagli approfondimenti normativi al racconto quotidiano delle novità scolastiche.

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