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Agosto è il mese decisivo per l'assegnazione dei docenti alle classi: vediamo quali sono i criteri, le tempistiche e i casi particolari. it-IT Editoriale 2022-07-20T15:11:17+02:00
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Assegnazione docenti alle classi: criteri, tempistiche, modalità e casi particolari

Agosto è il mese decisivo per l'assegnazione dei docenti alle classi: vediamo quali sono i criteri, le tempistiche e i casi particolari.

Redazione Universo Scuola
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Dopo immissioni in ruolo e utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, è il turno di un'altra procedura fondamentale nel funzionamento della scuola: l'assegnazione dei docenti alle classi.
Con la decisione attesa per il mese di agosto, facciamo il punto della situazione su:

  • criteri di assegnazione;
  • tempistiche per l'assegnazione;
  • casi straordinari ed eccezioni.

Assegnazione docenti alle classi: quali sono i criteri

I criteri generali relativi alla formazione delle classi sono indicati dal D.Lgs. n. 297/1994, in particolare:

  • l'articolo 10, comma 4, che deputa al Consiglio di Istituto l'indicazione dei criteri di assegnazione;
  • l'articolo 7, comma 2, lettera b), in cui il Collegio docenti formula proposte al dirigente scolastico in merito a formazione, composizione e assegnazione alle classi dei docenti.

Nel momento di individuazione dei docenti da assegnare alle classi, quindi, il dirigente scolastico deve tenere conto delle indicazioni del Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti.

Fra quelli indicati, uno dei più presenti è il criterio della continuità del docente che è titolare nella scuola da più di un anno.

Si tratta di un criterio estremamente importante, che valorizza la permanenza di un docente titolare e segue l'instaurazione del vincolo triennale per i docenti la cui domanda di mobilità interprovinciale viene accolta. Per questa ragione, appare quantomeno contraddittorio quando un insegnante può essere mantenuto con le medesime classi dell'anno precedente, e viene assegnato a nuove classi senza rispetto del criterio.

Sulle delibere del Consiglio di Istituto e le proposte del Collegio docenti, deve esserci la massima trasparenza. A tal proposito ricordiamo che l'assegnazione dei docenti alle classi è uno dei processi a maggior rischio di corruzione, come si legge nella delibera ANAC n. 430/2016.

Tempistiche e modalità dell'assegnazione docenti alle classi

Come abbiamo accennato in introduzione, il periodo più probabile per l'assegnazione dei docenti alle classi segue quello alle immissioni in ruolo e alla mobilità annuale.

Si parla quindi di agosto, anche se per le scuole con un alto tasso di precariato è più opportuno attendere anche le supplenze annuali da GaE e GPS.

A decidere l'assegnazione è il dirigente scolastico, sulla base dei criteri e anche delle proposte che gli sono state presentate. Sono in ogni caso previsti anche casi eccezionali sulla base del D.Lgs. n. 165/2001. Altro riferimento normativo è il D.Lgs. n. 150/2009, ovvero la cosiddetta Legge Brunetta che sottrae alla contrattazione d'istituto l'assegnazione dei docenti alle classi.

Detto questo, le diverse fasi che porteranno ad assegnare alle classi gli insegnanti sono:

  • indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti, da parte del Consiglio di Istituto;
  • convocazione del Collegio docenti, al quale compete la formulazione delle proposte circa la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione dei docenti;
  • contrattazione di istituto entro la quale si stabiliscono le modalità di utilizzazione del personale docente.

Un caso particolare: cattedra orario esterna a docente con cattedra interna

Cosa succede quando si prospetta l'assegnazione di una cattedra orario esterna a un docente che già è in servizio su una cattedra interna?
In questo caso, il CCNI mobilità 2019-2022 recita che
"tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto [...]. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze [...] dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto"Per l'assegnazione del docente alla classe verrà quindi considerata la graduatoria interna di istituto, tenendo conto del seguente ordine:

  • docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
  • docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dagli anni scolastici precedenti al primo settembre summenzionato, per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata.

Con parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica. Sono esclusi dalle graduatorie interne di istituto (e quindi dalla conseguente mobilità) i beneficiari delle precedenze:

  • disabilità e gravi motivi di salute;
  • personale con disabilità;
  • personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
  • assistenza al coniuge e al figlio con disabilità;
  • assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità;
  • assistenza da parte di chi esercita la tutela legale e personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

Tale diritto all'esclusione si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite fra scuole di comuni diversi o distretti sub comunali diversi.

Un caso particolare: docente che usufruisce della Legge n. 104/1992

Il CCNI mobilità 2019-2022 esclude i docenti che fruiscono della Legge n. 104/1992 dalla graduatoria interna di istituto, disponendo allo stesso tempo la precedenza per la mobilità a domanda. L'esclusione ha l'obiettivo di evitare che chi fruisce della legge sia allontanato dalla sede in cui è titolare.

Pur lodando e riconoscendo gli intenti del CCNI mobilità nel ribadire i diritti dei docenti che fruiscono della legge, si tratta di disposizioni presenti nel testo stesso.

Ne sono prova i continui richiami al diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere o al proprio domicilio.

Da questo punto di vista, quindi, i criteri disposti dal Consiglio di Istituto e le proposte del Collegio docenti devono tenere conto delle disposizioni di legge.

Un ulteriore elemento di chiarezza lo ha dato la sentenza n. 417/2012 del Tribunale di Perugia. Secondo il testo, il divieto di allontanamento dalla "sede" di servizio non sussiste se l'allontanamento è disposto all'interno dello stesso comune.

Si tratta di una decisione che poggia sull'interpretazione secondo cui per "sede" si intende "comune".

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