Supplenza Docenti terza fascia: come funziona? convocazione, delega e rinuncia
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Della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto fanno parte i docenti di scuola secondaria di I grado e di II grado che non hanno conseguito l'abilitazione, a condizione che essi siano in possesso di un titolo di studio valido per l'insegnamento ai sensi del D.M. n. 374/2017.
Ma una volta entrati nell'elenco della Graduatoria cosa bisogna fare in caso di convocazione?
In questo articolo affronteremo l'argomento nel dettaglio e cercheremo di capire come funziona a scuola il meccanismo di convocazione alla supplenza di terza fascia e l'eventuale rinuncia.
Modalità di Convocazione per supplenze di terza fascia: E-mail o Pec
Cominciamo parlando delle modalità in cui possono essere inoltrate le convocazioni per la terza fascia G.I., chiarendo subito che i docenti avranno notizia della loro convocazione tramite una comunicazione inviata per email o attraverso Pec (posta elettronica certificata).
Il docente a quel punto si troverà davanti a due alternative:
- accettazione
- rinuncia
Per quanto riguarda l'accettazione essa potrà essere effettuata con una semplice risposta positiva alla mail o alla pec.
Una risposta negativa, o non rispondere affatto, verrà interpretata come una rinuncia.
La scuola, nell'arco di 24 ore dall'invio della mail, controllerà le risposte e ordinandole per punteggio e successivamente procederà con il contattare telefonicamente l'aspirante supplente per concordare il giorno in cui dovrà presentarsi per la presa di servizio.
Vi ricordiamo che una convocazione, mail o pec che sia, per essere valida e regolare deve essere composta dai seguenti elementi:
- data di inizio, la durata, l'orario giornaliero e settimanale della supplenza;
- il termine entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei per contattare la scuola
Nel caso la scuola decida, per la supplenza in questione, di inviare una convocazione multipla a più aspiranti essa dovrà contenere oltre agli elementi sopra elencati:
- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che al trascorrere delle 24 ore da tale termine, gli aspiranti che hanno risposto alla convocazione con l'accettazione ma non sono stati "scelti" possano considerarsi sciolti da ogni vincolo;
Nomina e Delega per Convocazione Supplenza di Terza Fascia
Adesso veniamo ad un altro punto che riguarda la convocazione per le supplenze, ovvero come funziona la procedura di nomina e delega.
Se l'aspirante non può presentarsi alla convocazione per la supplenza, deve provvedere a presentare una delega che può essere rivolta:
- a persona specifica di fiducia
- al Dirigente responsabile delle operazioni
Nel caso in cui l'aspirante rivolga la delega ad una persona di fiducia, il delegato dovrà presentarsi in sua vece munito di un proprio documento di riconoscimento e della copia di un documento di riconoscimento del delegante.
Se invece, la delega viene rivolta al Dirigente responsabile delle operazioni, essa deve pervenire all'Ufficio Scolastico qualche giorno prima che avvenga la nomina per la supplenza.
In questi casi ci si può servire di Pec o di Fax per inviare la documentazione della delega all'ufficio di competenza.
Degno di nota è il fatto che la nomina conferita in tale modalità, cioè tramite delega, ha la stessa valenza di una nomina accettata di persona dal diretto interessato, ne consegue che ogni forma di inadempienza ai doveri che la nomina comporrta o ogni rinuncia non prevista dalla normativa è punibile con sanzioni.
Modello di delega in PDF
Per i nostri lettori docenti che hanno bisogno di effettuare la delega al dirigente scoalstico o ad una persona di fiducia, ecco il modello di delega in pdf interattivo pronto per essere compilato online e scaricato.
Rinuncia alla Convocazione per Supplenza di Terza Fascia: Le Sanzioni
Quando e come può avvenire la rinuncia alla convocazione per supplenza?
Le casistiche relative a questo argomento sono molteplici, in quanto sono vari i comportamenti o le mancanze che possono essere interpretati come rinuncia e molti di essi, costituendo una vera e propria mancanza nei confronti di obblighi contrattuali, sono sanzionabili.
Analizziamo i casi uno per uno per capirli meglio:
- La rinuncia non giustificata da parte di un docente di terza fascia alla convocazione per una proposta contrattuale, alla sua proroga o alla sua conferma, se ripetuta due volte nella medesima scuola comporta, per gli aspiranti inoccupati al momento dell'offerta, la collocazione in coda alla graduatoria di appartenenza;
- La mancata risposta ad una qualsiasi proposta di contratto equivale alla rinuncia esplicita, ma anche qui la sanzione scatta al secondo rifiuto e solo per gli aspiranti che sono inoccupati;
- Nel caso di mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione, a meno che essa non sia avvenuta per cause opportunamente giustificate e motivate, il docente perde la possibilità di effettuare supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole per cui è in graduatoria.
- L'abbandono del servizio dovuto a cause non opportunamente giustificate e motivate comporta per il docente la perdita della possibilità di effettuare supplenze relative alle Graduatorie di Istituto.
Vedi anche: Rinuncia alle Supplenze: Ecco le Sanzioni
Casi di rinuncia in cui le Sanzioni non si applicano
La normativa vigente stabilisce che tutti i casi di rinuncia presenti nel precedente elenco siano sanzionabili se non dovute a motivi giustificati e sostenuti da opportuna documentazione presentata nei giusti termini.
Il caso più comune ed eclatante per cui non scatta la sanzione è la rinuncia per malattia, documentata dall'invio di certificato medico e tutte le altre eventualità giustificabili dalla medesima documentazione.
Tuttavia attualmente non vi è un elenco delle "rinunce giustificabili" in quanto nel decreto 131/2007 non si fa il minimo cenno a quali possano essere le motivazioni, se non con la generica definizione di:giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione
quindi potrebbe riscontrarsi discordanza e difformità, da parte delle scuole, nel considerare giustificate o meno tutte quelle rinunce che non siano direttamente riconducibili a malattia o altri motivi di salute.
Commenti
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Elena
03/05/2021 - 14:09
Salve, ho accettato un posto in iii° fascia ata rispondendo, alla mail di convocazione della scuola, con l'invio di delega al ds e documento. ho trovato una chiamata persa ed era la scuola. non rispondendo per tempo ma avendo comunque accettato tramite delega al ds ciò mi farà incorrere in sanzioni?
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Monica Nanni
10/11/2020 - 12:41
Salve,ma con il secondo rifiuto c'è la collocazione in coda alla graduatoria, ma della scuola che ha convocato o di tutte le scuole dove si è in graduatoria. grazie mille.
RispondiRedazione Universo Scuola 13/11/2020 - 16:39Solo per la scuola da cui è arrivata la convocazione
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Nora
14/10/2020 - 08:37
Buongiorno, ho ricevuto una convocazione da gi per una supplenza tramite mail, nella quale si chiede di mandare delega al dirigente scolastico. qualora rispondessi accettando l'incarico e fossi poi chiamata, incorro in sanzioni o depennamenti da graduatoria se in un secondo momento rifiutassi? È un isitituto abbastanza distante dal mio luogo di residenza, perciò accetterei solo se non ricevessi altra convocazione da scuola più vicina. chiedo un chiarimento anche perché so che stanno circolando mail con testi datati agli anni scorsi (prima delle gps) e non so se pure questo ne sia un esempio. grazie in a anticipo per la gentile risposta!
RispondiRedazione Universo Scuola 15/10/2020 - 15:53Salve, come specificato nell'articolo la rinuncia ad una convocazione sfocia nel provvedimento solo al secondo rifiuto. se il problema è capire se si può o meno rinunciare ad una supplenza per accettarne un'altra, ecco un articolo in cui abbiamo affrontato l'argomento: https://www.universoscuola.it/lasciare-una-supplenza-per-un-altra.htm
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Luca
03/10/2020 - 11:51
Salve, ho ricevuto una convocazione per una supplenza come collaboratore scolastico per la durata di 8 mesi. purtroppo non posso accettare perchè adesso, vivo proprio dalla parte opposta dell'italia e per ulteriori motivi familiari non posso trasferirmi. la mancata risposta alla mail e quindi un rifiuto cosa comporta? grazie mille
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Lucia
14/09/2020 - 12:45
Salve, ho mandato una delega per le convocazioni da graduatorie di istituto come personale ata. se non dovessi rispondere alla chiamata o è mail, non vengo più chiamata? non avrò più altre convocazioni? nel 2021 nn potrò fare l'aggiornamento della domanda?
RispondiRedazione Universo Scuola 22/09/2020 - 14:36La mancata risposta ad una qualsiasi proposta di contratto equivale alla rinuncia esplicita, ma anche qui la sanzione scatta al secondo rifiuto e solo per gli aspiranti che sono inoccupati;