17 Agosto 2020 Docenti Commenti

Come funziona il conferimento supplenze docenti da GAE e GPS: nuovo regolamento 2020

L'ordinanza ministeriale del 10 luglio 2020, n.60 ha riformato la struttura delle graduatorie per le supplenze e previsto nuove modalità per l'assegnazione delle stesse.
Ma quanto è in realtà cambiato rispetto agli anni precedenti? Cercheremo di dare una risposta chiara a questa domanda nel seguente articolo, con l'obiettivo di dare agli aspiranti docenti delle linee guida per il conferimento delle supplenze da GSP, ovvero annuali e quelle fino al termine dell'attività didattica

Conferimento supplenze annuali e fino al termine dell'attività didattica

A regolare il conferimento delle supplenze annuali (al 31 agosto) e fino al termine dell'attività didattica (al 30 giugno) è l'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale n. 60 nel quale si attesta che la loro assegnazione è disposta annualmente assicurando la pubblicazione nell'albo di ciascun ambito territoriale provinciale dei seguenti elementi:

  • quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
  • calendario delle convocazioni;

I dati relativi verranno costantemente aggiornati e resi pubblici per dare evidenza delle operazioni effettuate.

Convocazione per supplenza: come rispondere

A essere convocati per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche i candidati saranno gli aspiranti collocati in posizione utile nelle GAE e, in subordine, quelli collocati nelle GPS, ma vediamo come bisognerà rispondere ad una proposta di convocazione.
Di norma, le scuole contattano l'aspirante supplente in due modalità:

  • telefonicamente;
  • tramite email;

è chiaro che nel caso di proposta avvenuta per telefono basterà accordarsi e comunicare la propria decisione all'operatore e concordare i dettagli.
Nell'altro caso invece, l'aspirante riceverà una mail riportante i dettagli relativi alla supplenza, le modalità e il termine entro cui dare una risposta.
In questo caso si potrà rispondere alla mail inviando:

  • disponibilità
    con la quale ci si rende disponibili per la supplenza e, in caso di assegnazione, si verrà ricontattati per formalizzare l'accettazione;
  • accettazione
    con la quale ci si impegna a svolgere la supplenza e, in caso di assegnazione, un eventuale rifiuto verrà considerato abbandono di servizio.

Accettazione della supplenza e delega

Una volta ricevuta la proposta di convocazione ci si dovrà presentare secondo le modalità indicate e nel giorno stabilito. Tuttavia, precisiamo che le modalità quest'anno potrebbero subire variazioni e, al fine di evitare assembramenti, potrebbero essere previste convocazioni in modalità telematica.
In ogni caso, la supplenza potrà essere assegnata solo a chi si presenta alla convocazione personalmente o tramite delega a:

  • persona di fiducia;
  • dirigente responsabile delle operazioni;

La delega al dirigente responsabile per le operazioni dovrà avvenire con le modalità info-telematiche previste dall'Ufficio competente.

Supplenze conferite da GAE e GPS: le sanzioni

Finora abbiamo parlato dei casi "positivi" di accettazione e disponibilità, ma cosa succede nel caso di risposta negativa? L'ordinanza applica alle convocazioni da Graduatorie Provinciali le stesse sanzioni già previste per le convocazioni da GaE per:

  • rinuncia o assenza alla convocazione;
  • mancata assunzione di servizio;
  • abbandono;

di seguito le approfondiremo nel dettaglio.

Rinuncia o assenza alla convocazione

Nel caso di rinuncia alla proposta di assunzione o di assenza alla convocazione, il candidato perderà la possibilità di conseguire supplenze da GAE e GPS per la classe di concorso in questione. Tale sanzione ha le seguenti caratteristiche:

  • si applica solo all'anno scolastico in corso
  • si applica solo alla classe di concorso in questione;

Di conseguenza sarà possibile, per il candidato, essere convocato da GAE o GPS per altra classe di concorso oppure da G.I. anche per la stessa classe di concorso.

Mancata presa di servizio

Nel caso di accettazione della supplenza e mancata presa di servizio il candiato perderà la possibilità di conseguire supplenze per la classe di concorso in questione da GAE, GPS e GI.
Tale sanzione ha le seguenti caratteristiche:

  • si applica solo all'anno scolastico in corso;
  • riguarda solo la classe di concorso in questione;

Ciò vuol dire che sarà possibile essere convocati da GAE, GPS o GI per diverso posto o diversa classe di concorso.

Abbandono della supplenza

Se dopo l'accettazione il supplente abbandona il servizio, perderà la possibilità di conseguire supplenze da GAE, GPS e GI, per tutte le graduatorie di posti o classi di concorso in cui è inserito. La sanzione, anche in questo caso si applica solo all'anno scolastico in corso.

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